M.I.T. - Circ. 23/03/2020 n. 1735 - Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Prot. n. 1735

23/03/2020

OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.

 

Sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.

 

Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedimentali

A norma del comma 1 dell’art. 103, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile di cui all'art. 87 del medesimo decreto–legge n 18 del 2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.

 

Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione

Il comma 2 dell’art. 103 prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;

- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;

- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.;

- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

 

Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.

Pertanto, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020, le attività indifferibili sono le seguenti:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);

2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;

3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;

4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;

5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);

6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;

8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina De Matteo

 

Tags: proroghe, sospensione termini coronavirus, ministero trasporti, coronavirus, art.92 cds, art.134 cds, art.78 cds, art.80 cds, art.99 cds, art.75 cds

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