Min. Interno - Circ. 15/07/2020 n. 5077 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Trasporto di passeggeri effettuati con autobus

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5077/20/115/28

Roma, 15 luglio 2020

OGGETTO: DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Sulla gazzetta ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020, è stato pubblicato il DPCM del 14 luglio 2020 (di seguito solo DPCM), vigente dal 15 luglio 2020. Il DPCM ha prorogato sino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM dell'11 giugno 2020 e delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e 9 luglio 2020. Ha, altresì, sostituito gli allegati n. 9 e 15 al DPCM dell'11 giugno 2020 con gli allegati n. 1 e 2 al DPCM stesso.

Per quanto riguarda il contenuto dell'allegato n. 2 al DPCM che sostituisce l'allegato n. 15 al DPCM dell'11 giugno 2020, nulla è mutato rispetto al contenuto delle circolari n. 300/A/3576/20/115/28 del 20 maggio 2020 e n. 300/4414/20/115/28 del 22 giugno 2020, con le quali erano state fomite indicazioni operative per l'attività di controllo nel settore della circolazione stradale. Infatti, con specifico riferimento al settore del trasporto stradale, il contenuto dell'allegato 15 è stato traslato nel nuovo allegato 2 con l'aggiunta di alcune novità legate, in particolare, al trasporto di passeggeri effettuato con autobus, come di seguito indicate.

È stata inserita una deroga al distanziamento interpersonale di un metro che riguarda il trasporto di passeggeri effettuati con autobus nei servizi:

  • non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza;
  • autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza;
  • trasporto pubblico locale extraurbano.

La deroga può essere attuata a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • rispetto delle regole già previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc..;
  • sia prevista la misurazione della temperatura dei passeggeri prima di salire a bordo;
  • non sia consentito viaggiare in piedi;
  • nei viaggi di lunga percorrenza la mascherina che indossano i passeggeri deve essere sostituita ogni 4 ore;
  • quando acquistano i biglietti i passeggeri devono rilasciare specifica autocertificazione in cui attestano di non essere affetti da COVID-19 o di non essere stati sottoposti a quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni, di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19, nonché l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
  • siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, i movimenti all'interno del mezzo stesso.

Per gli aspetti di specifica competenza connessi al trasporto stradale, si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e 9 luglio 2020, relative ai divieti e alle regole per l'ingresso e transito sul territorio nazionale per chi proviene dai paesi stranieri ivi indicati.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

Tags: ministero interno, coronavirus, autobus, trasporto persone

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