M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 159 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 159

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

 

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

Tags: proroghe, ministero trasporti, coronavirus, art.122 cds

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