Min. Infrastrutture - D.D. 02/04/2021 n. 127 - Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
2 aprile 2021, prot. n. 127

Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021;

Visto in particolare l'art. 13 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare, da ultimi, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio 2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021 n. 12 e 23 marzo 2021 n. 100, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17, 24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo e 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 2021;

Considerato che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi conseguentemente a creare nel Paese, sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, costituiscono un elemento di criticità non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;

Considerata quindi l'esigenza di disporre la proroga della sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021;

Sentito il Direttore della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

Sentito il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, è sospeso per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo vorranno attuare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedere a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Tags: sospensione termini coronavirus, ministero trasporti, speciale limitazioni fuori centri abitati

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