M.I.T. - Provv. 28/05/2020 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020
(G.U. n. 148 del 12.6.2020)

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;

Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale è stato previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di ogni forma di attività formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;

Considerato che la situazione di sospensione delle manifestazioni ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica 2020 dal 10 marzo alla data odierna;

Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020 in ragione delle misure adottate per contenerne la diffusione, non è stato possibile svolgere nessuna attività formativa, propedeutica all'adozione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato che nessuna attività formativa ovvero organizzativa delle manifestazioni ciclistiche in programma è stata svolta prima del 10 marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza sanitaria adottata già in data 31 gennaio 2020;

Considerato che le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente in vigore dal 1° gennaio 2020, hanno previsto, tra le altre cose, l'obbligo di adozione, da parte degli organizzatori, di importanti misure che determinano nuovi oneri sia in termini di personale, di formazione degli ASA e di strutture di protezione, che, per l'emergenza citata, di fatto, non hanno mai trovato pratica applicazione;

Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la Federazione ciclistica italiana, per evitare i disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle predette attività formative e propedeutiche, ha rappresentato la necessità di consentire lo svolgimento più agevole delle competizioni che si potranno effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine dell'emergenza, senza adottare le nuove misure imposte dalla richiamata modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal provvedimento approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la stessa Federazione, per i motivi indicati, ha chiesto, perciò di sospendere, per la stagione ciclistica 2020 e, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 che sono state oggetto di modifica con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi organizzativi di maggior peso per gli organizzatori, facendo salve, invece, le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative approvate per agevolare l'attività delle scorte tecniche a gare ciclistiche;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato che solo poche gare di fine stagione 2020 potranno effettuarsi, subordinatamente al miglioramento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuto, che, anche dopo il termine dell'emergenza, per il limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici necessari per svolgere le predette attività formative ed adottare le conseguenti misure organizzative, per le quali è opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico degli organizzatori;

Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro completa attuazione, specifiche attività formative e la predisposizione di misure organizzative conseguenti che non è stato possibile svolgere nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza;

Determina:

1. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.

2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale: DE MATTEO  

Il Capo della Polizia Direttore generale
della pubblica sicurezza: GABRIELLI

(Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.)

Tags: coronavirus, ministero trasporti, art.9 cds

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