M.I.T. - Circ. 01/06/2020 n. 4051 - Proroga validità autorizzazioni ai trasporti eccezionali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II

Prot. n. 4051

Roma, 1° giugno 2020

OGGETTO: Applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", ed in particolare dell'art. 103, c. 2, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in riferimento alla proroga della validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

 

A seguito dell'emanazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, e in particolare dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 103, comma 2 [1], che ha esteso la validità di una serie di provvedimenti scaduti e in scadenza in questo periodo di emergenza, sono sorte alcune questioni interpretative riguardo l'applicabilità di tali disposizioni alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

Pertanto, al fine di garantire omogeneità di applicazione della nuova disposizione si ritiene opportuno fornire le presenti indicazioni, al fine di dare certezza attuativa a tutti i soggetti interessati.

 

1. Inquadramento normativo

Si riporta di seguito il quadro di riferimento normativo di settore su cui intervengono le nuove disposizioni di carattere trasversale, ovvero non riferite esplicitamente alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Vi sono diversi tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali:

  • periodica, valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;
  • multipla, valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;
  • singola, valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia in particolare che, ai sensi della lett. h) del c. 9 del citato art. 10, tutti i tipi di autorizzazione, anche con validità scaduta, sono rinnovabili su domanda degli interessati, secondo le procedure previste dall'art. 15 del Regolamento, ma in ogni caso i provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga sono rilasciati, su domanda degli interessati, dagli enti proprietari e/o gestori delle strade interessate dal trasporto eccezionale, con le forme di coordinamento previste dalla norma, che ne devono verificare la possibilità di effettuazione in relazione alle condizioni di circolazione e la compatibilità con le caratteristiche tecniche e funzionali delle infrastrutture stradali; nei provvedimenti infatti sono contenute le prescrizioni per la tutela delle strade e per la sicurezza della circolazione.

Poiché tali condizioni, necessarie al rilascio, rinnovo o proroga, sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere, e di una serie di elementi variabili che potrebbero non sussistere per un tempo indeterminato, la ratio ricavabile dalle norme di settore è quella che, al fine di garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate, risulti in ogni caso necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l'effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza.

Pertanto, poiché la disposizione di cui all'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, con il termine generico "autorizzazioni", sembra comprendere anche le autorizzazioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, estendendo la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista al 31 luglio 2020), si rende necessario fornire alcune indicazioni operative.

 

2. Coordinamento dell'applicazione dell'articolo 10 cds e del c. 2 dell'art. 103

L'obiettivo della nuova disposizione è quello di superare le criticità derivanti dall'attuale emergenza sanitaria e consistenti nell'impossibilità o comunque nella ridotta operatività degli uffici preposti al rilascio degli atti ed è pertanto finalizzata a venire incontro alle esigenze dei titolari dei predetti atti, consentendone un utilizzo per un tempo ulteriore rispetto alla scadenza, sia perché nel periodo di blocco potrebbero non essere stati in grado di utilizzarli pienamente sia per evitare che il mancato utilizzo per motivi estranei alla volontà dei titolari dovesse tradursi in un obbligo di acquisire un nuovo titolo.

Da ciò si ricava quindi che, con specifico riferimento alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, la disposizione del c. 2 dell'art. 103 risponde a un duplice obiettivo:

a) superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade, e in particolare di quelli meno strutturati e organizzati, che non consentono, nell'attuale fase di emergenza, il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma;

b) evitare di penalizzare i titolari dell'autorizzazione in scadenza, non pienamente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, consentendo di utilizzarla oltre il termine naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.

Pertanto, in considerazione degli obiettivi citati e della necessità di continuare a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale, per la conservazione delle infrastrutture e la stabilità dei manufatti, gli enti proprietario o concessionari, al fine di verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità autorizzati, adottano le misure organizzative necessarie per procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada e beneficianti della proroga di cui al comma 2, dell'art. 103 del D.L. 18/2020, come convertito dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27.

Ove all'esito dell'istruttoria l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione dovesse ravvisare la sussistenza di sopravvenute situazioni di incompatibilità nell'utilizzo dell'autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, provvede ad esercitare il potere di revoca o di sospensione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Reg. es. CdS.

In un'ottica di proficua collaborazione tra ente autorizzante ed utilizzatore, soprattutto in questa fase di emergenza, proprio per le ridotte risorse a disposizione per effettuare gli accertamenti tecnici, è opportuno che gli interessati inoltrino agli enti proprietari e gestori una comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di validità dell'autorizzazione di cui sono in possesso ai sensi dell'art. 103, comma 2 del decreto. La comunicazione del soggetto interessato di usufruire della proroga, non risolvendosi in un'istanza di proroga o rinnovo che darebbe avvio ad un nuovo procedimento, non incide sulla validità dell'autorizzazione che rimane comunque prorogata, ma ha la funzione di consentire al gestore di concentrare l'attenzione sulle autorizzazioni per le quali sussiste un interesse concreto al suo utilizzo.

Tenuto conto della volontà del legislatore di compensare i soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno gli effetti discendenti dal provvedimento espansivo, che si traduce, per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, in una forma di compensazione per il mancato sfruttamento, a causa del blocco, degli effetti dell'autorizzazione in scadenza, i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell'autorizzazione, devono ritenersi assolti.

Pertanto, per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citato c. 2 dell'art. 103, ai fini dell'estensione di validità, non è dovuto alcun diritto di istruttoria ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza.

Parimenti, nei casi in cui sia previsto un indennizzo di usura, proporzionale anche al tempo di validità dell'autorizzazione, l'estensione di validità si sostanzia anche in una esenzione del pagamento dell'indennizzo stesso per tutta la durata dell'estensione.

Pertanto, per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citato c. 2 dell'art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza.

 

3. Condizioni e casi particolari

Conclusivamente, per quanto precede, tutte le autorizzazioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio - 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.

In linea con le indicazioni sin qui fornite emergono alcuni casi particolari che di seguito si elencano:

  • le autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio - 31 luglio 2020 di tipo singolo e multiplo i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020, non rientrano nell'estensione di validità in oggetto e per esse non può applicarsi la proroga ex lege di cui in oggetto, vigendo per loro i termini di cui all'art. 15 del Regolamento ed avendo esaurito la possibilità di impiego;
  • le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell'estensione di validità possono essere utilizzate solo fino al termine finale dell'estensione ex lege del termine in oggetto; possono essere successivamente rinnovate secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento e il rinnovo decorre, anche ai fini del calcolo dell'eventuale indennizzo, dal termine di estensione di validità in oggetto;
  • le autorizzazioni periodiche in scadenza in data successiva al 31 luglio 2020 non rientrano tra le autorizzazioni considerate dall'articolo 103 di cui in oggetto e pertanto conservano la loro validità, potendo comunque essere rinnovate nei termini indicati dall'art. 15 del Regolamento;
  • le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa di cui all'articolo 103, non subiscono variazioni nel termine finale per effetto della norma in oggetto, atteso che l'Ente proprietario, a normativa in vigore deve aver già valutato il termine dell'autorizzazione già rilasciata alla luce della normativa d'emergenza;
  • allo stesso modo, le autorizzazioni rilasciate sulla base di richieste presentate successivamente all'entrata in vigore del c. 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020) o che saranno presentate fino al termine dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza non subiscono in ogni caso effetti dalla norma in oggetto.

Il Servizio Polizia Stradale voglia portare a conoscenza degli organi di polizia stradale il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Giovanni Lanati

___

[1] 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tags: ministero trasporti, coronavirus, trasporto eccezionale, art.10 cds, proroghe

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