Min. Interno - Circ. 22/06/2020 n. 4414 - Controlli sulle attività di trasporto persone nell'ambito di COVID-19

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4414/20/115/28

Roma, 22 giugno 2020

Oggetto: DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il 15 giugno 2020 sono entrate in vigore le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11 giugno 2020, la cui efficacia è stata fissata, salvo ulteriori proroghe, fino al 14 luglio 2020.

Facendo seguito alla precedente nota Prot. n. 300/A/3576/20/115/28 del 20 maggio 2020, riguardante i controlli sulle attività di trasporto, si segnalano le novità di interesse contenute nell'allegato 15 al DPCM in esame, relativo alle le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, come di seguito indicate.

L'allegato tecnico, relativo alle modalità di trasporto del settore Trasporto Pubblico Locale automobilistico, lacuale, lagunare, costiero e ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, prevede, infine, che sugli autobus e sui tram, purché sia privilegiato l'allineamento verticale dei passeggeri e assicurato il ricambio costante dell'aria, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale, è possibile derogare al rispetto della distanza di un metro e garantire, quindi, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi. È possibile 1'utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti salvo l'utilizzo di separatori già esistenti e/o rimovibili.

L'allegato tecnico, relativo alle modalità di trasporto del settore Servizi di trasporto non di linea, prevede, infine, l'applicazione delle prescrizioni previste per il Trasporto Pubblico Locale anche a tutti gli altri servizi non i di linea, effettuati con autobus, nonché delle prescrizioni per i servizi di trasporto non di linea ai servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con massimo 9 posti.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

Allegati 

Tags: ministero interno, coronavirus, trasporto persone

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