Min. Interno - Circ. 25/02/2022 n. 300/STRAD/1/6311.U/2022 - Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri. In vigore dal 21 febbraio 2022

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/6311.U/2022

Roma, 25 febbraio 2022

OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri. In vigore dal 21 febbraio 2022.

 

Nel far seguito alla nota n. 300/STRAD/1/3834.U/2022 dello scorso 4 febbraio, relativo il Pacchetto mobilità del 31 luglio 2020, si comunica l'entrata in vigore, dal 21 febbraio 2022, del Regolamento (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. Si allegano alla presente le conseguenti istruzioni operative (all. 1).

* * * * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

Allegato 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009

 

1. Condizioni per l'effettuazione del cabotaggio in Italia

Viene aggiunto il paragrafo 2-bis dell'art. 8, che introduce un'ulteriore condizione per l'esecuzione dei trasporti in regime di cabotaggio. I trasportatori non possono effettuare, con lo stesso veicolo a motore, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine del loro ultimo trasporto di cabotaggio nel medesimo Stato membro. In sostanza, per effettuare un nuovo trasporto in regime di cabotaggio dopo un trasporto internazionale, è necessario che siano trascorsi almeno quattro giorni dall'ultimo cabotaggio effettuato nel medesimo Stato ospitante. Conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 8, paragrafo 3, primo comma, secondo cui il trasporto nazionale nello Stato membro ospitante (i.e. trasporto in regime di cabotaggio) deve essere accompagnato da prove che attestino:

il precedente trasporto internazionale;

ogni trasporto di cabotaggio successivo;

i trasporti effettuati nei quattro giorni antecedenti il trasporto internazionale di cui al 1° punto, se in quel periodo il veicolo era stato nel territorio dello stesso Stato ospitante.

Pertanto, tale ultima documentazione deve essere esibita dal conducente nel caso in cui, dal controllo dei dati del tachigrafo [1], il veicolo, impegnato in un trasporto di cabotaggio, risulti che nei quattro giorni antecedenti il trasporto internazionale presupposto, sia stato sul territorio nazionale.

 La mancanza della documentazione attestante le suddette prove dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 46-bis della legge 298/1974.

 

2. Documentazione del cabotaggio in Italia

Altra novità di rilievo riguardante il cabotaggio è costituita dall'inserimento del paragrafo 4-bis dell'art. 8. Tale norma stabilisce che nel trasporto di cabotaggio, la documentazione che attesti il trasporto internazionale (ad esempio la lettera di vettura c.d. CMR), che il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, può essere consegnata o trasmessa anche con modalità elettroniche in formato strutturato [2] modificabile [3]. I documenti in formato elettronico, in luogo dell'esibizione, possono anche essere trasmessi all'organo di polizia direttamente dall'impresa che ha predisposto il trasporto che, per tale scopo, potrà essere contatta direttamente dal conducente durante l'esecuzione del controllo. Ciò significa che il conducente non sarà oggetto di sanzione quando non ha a bordo i documenti giustificativi del cabotaggio se, prima della fine del controllo medesimo, è in grado di farseli inviare o farli trasmettere all'Ufficio da cui dipende l'organo di controllo. Si sottolinea, tuttavia, che i documenti da esibire in sede di controllo, anche quelli in formato elettronico, devono contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 8, paragrafo 3, secondo comma [4]. Alcuni di questi elementi (tra i quali la firma del mittente, la firma del trasportatore, la firma del destinatario della merce dopo la consegna e la data di consegna), per soddisfare i requisiti suindicati, devono essere prodotti con firme digitali e con data certa. Qualora durante il controllo stradale, gli organi di polizia stradale non dispongano degli strumenti informatici per verificare la regolarità delle firme elettroniche e della data certa, si potrà chiedere in ogni caso, l'invio della relativa documentazione, anche se è stata esibita su strada, presso un indirizzo di posta elettronica del proprio Ufficio, al fine di eseguire una verifica successiva.

 

3. Autotrasporto internazionale con veicoli massa massima ammissibile compresa tra 2,5 e 35 t

Dal 21 maggio 2022, inoltre, entrerà in vigore la modifica dell'art. 1, paragrafo 5, lettera c), che riduce a 2,5 tonnellate (in luogo delle vigenti 3,5) la massa massima ammissibile dei veicoli con i quali si eseguono trasporti internazionali di merci su strada esentati dall'obbligo del possesso della licenza comunitaria.

___

[1] Si fa riferimento all'obbligo di registrazione del simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo l'attraversamento della frontiera, di cui all'art. 34, paragrafi 6, lettera f) e 7 del Regolamento (UE) n. 165/2014.

[2] Cioè un formato dove la tipologia di documento non è predeterminato a priori.

[3] La nuova norma rimanda alla lettera di vettura in formato elettronico (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008, al quale, tuttavia, l'Italia non ha ancora aderito.

[4] a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;

b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;

c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;

d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;

e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;

f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;

g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

 

Tags: autotrasporto, trasporto merci, trasporto persone, cabotaggio, trasporto internazionale merci

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