Min. Infrastrutture - Circ. 08/08/2022 n. 10208 - Rilascio autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PERLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L'Autotrasporto
Divisione 7 - Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci.
Controlli, statistica e monitoraggio.

Prot. n. 10208

Roma, 8 agosto 2022

OGGETTO: Rilascio autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia. Art 1 punto 13) (art. 3 terdecies) del Reg. (UE) 2022/576 del Consiglio del 8 aprile 2022 e art. 1 punto 4) del Reg. (UE) 2022/577 del Consiglio del 8 aprile 2022.

 

I Regolamenti (UE) 2022/576 e 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modificano rispettivamente i regolamenti (UE) n. 833/2014 e il regolamento (CE) n. 765/2006 relativi rispettivamente alle misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia, prevedono il divieto per le società di trasporto su strada stabilite nei predetti Stati di effettuare il trasporto di merci su strada nel territorio dell'Unione Europea, anche in transito.

Il divieto non trova applicazione alle imprese di trasporto stabilite in Russia e Bielorussia che trasportano:

- posta nell'ambito del servizio universale;

- merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

Inoltre, è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o in Bielorussia nel caso in cui venga accertato che tale trasporto è necessario per:

  • l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
  • l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
  • scopi umanitari;
  • il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia o in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia e Bielorussia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure
  • il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con il predetto Stato

L'autorizzazione al trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporti su strada con sede in Russia o Bielorussia per i motivi sopra indicati è rilasciata dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'autorizzazione è concessa all'impresa di trasporto su strada, intendendosi essa qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi ente o organizzazione che esegue, in un contesto commerciale, il trasporto di merci per mezzo di autoveicoli o combinati di veicoli. Tuttavia, la domanda di autorizzazione va presentata per conto del vettore dall'importatore o esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Nella domanda il richiedente è tenuto a fornire ogni elemento e/o documento utile ad identificare con precisione:

  • l'impresa di trasporto;
  • gli estremi dell'autorizzazione bilaterale in possesso dell'impresa di trasporto;
  • i veicoli stradali che eseguono il trasporto, indicando i dati di immatricolazione e i relativi certificati di omologazione;
  • le modalità di effettuazione del trasporto, specificando se lo stesso avviene utilizzando il solo autocarro o anche un rimorchio, se la merce è trasportata in un container o alla rinfusa.
  • la data prevista per il trasporto;
  • la descrizione delle merci trasportate con i relativi codici doganali; le merci trasportate devono corrispondere alle categorie rientranti nell'ambito delle deroghe previste dai commi 4 degli articoli 3 terdecies del regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche e dell'articolo 1 septvicies quater del regolamento (CE) 765/20006 modificato. I codici doganali riprendono le nomenclature doganali delle merci secondo la tariffa doganale dell'Unione.

Il richiedente può inoltre fornire tutte le informazioni relative all'itinerario previsto al fine di consentire, se necessario, di informare le autorità competenti degli altri Stati membri ed evitare possibili blocchi.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto valuta caso per caso la necessità di trasporto sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e dei documenti ad essa allegati. La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto può richiedere qualsiasi ulteriore informazione o qualsiasi documento atto a giustificare la necessità del trasporto e che le consenta di pronunciarsi sulla richiesta ricevuta.

Poiché le richieste di autorizzazione in deroga sono rivolte a ciascuna autorità nazionale competente, la deroga concessa dall'autorità italiana è valida solo in territorio italiano.

L'autorizzazione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve le modifiche normative che dovessero eventualmente intervenire e solo nella misura in cui i termini del trasporto previsto restano conformi a quanto dichiarato nell'istanza da parte del richiedente che si assume la responsabilità della completezza delle informazioni trasmesse.

Il richiedente è tenuto ad attestare, altresì, che l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il transito e/o il trasporto della merce non sono vietati da altre disposizioni del Regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche o del Regolamento (CE) 765/2006 modificato.

In caso di rilascio dell'autorizzazione in deroga la Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto provvede ad informare prontamente, per il tramite dell'Unità di Crisi per le Imprese incardinata presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata in bollo. Il bollo potrà essere pagato attraverso il sistema Pago PA, utilizzando le funzioni valide per le richieste relative al rilascio di autorizzazioni bilaterali per i trasporti internazionali di merci.

La domanda, sottoscritta digitalmente e con allegato documento di identità e ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L'autorizzazione sarà rilasciata mediante apposizione di firma digitale, quale approvazione, sulla domanda ricevuta e sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Al fine di non incorrere in sanzioni durante il trasporto effettuato in Italia, l'autotrasportatore dovrà tenere a bordo del veicolo, l'originale dell'autorizzazione bilaterale rilasciata dal paese di stabilimento e valida per transito o destinazione in Italia, nonché originale in formato digitale e copia cartacea di cortesia dell'autorizzazione in deroga che sarà rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Restano ferme tutte le norme in materia doganale, non oggetto della presente circolare.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Vito Di Santo

Allegato omesso

Tags: bielorussia, russia, trasporto merci

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