Min. Interno - Circ. 17/06/2020 n. 4249 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/4249/20/116/1/1
Roma, 17 giugno 2020
OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
Facendo seguito alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 a firma del Sig. Capo della Polizia, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 148 del 12 giugno 2020, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 28 maggio 2020 che sospende sino al 31 dicembre 2020 l'applicazione di alcune norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
La modifica è conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 che non ha consentito agli organizzatori delle gare ciclistiche di dare concreta attuazione alle nuove misure organizzative (di cui al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019), necessarie a garantire il rispetto delle regole imposte dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
Con il provvedimento in esame, è stata sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare contenute, in particolare, nei seguenti articoli:
- art. 7, comma 2-bis) relativo all'impiego del veicolo con il cartello recante l'indicazione "FINE MANIFESTAZIONE", nelle gare che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti;
- art. 7-bis), comma 2-bis), relativo all'impiego degli ASA (addetti alle segnalazioni aggiuntive) nelle manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, per il presidio di tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, delle intersezioni regolate da semafori nonché dei punti sensibili del percorso;
- art. 7-bis), comma 4-bis), relativo all'obbligo per gli ASA di presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo con il cartello recante l'indicazione "FINE MANIFESTAZIONE";
- art. 7-ter), che prevede l'obbligo per il responsabile della scorta tecnica, di verificare, prima dell'inizio della manifestazione, il corretto impiego dei mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.
La sospensione comporta l'applicazione delle disposizioni eventualmente previste sullo specifico argomento dai regolamenti sportivi, la violazione delle quali non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9 c.d.s..
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo vorranno estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
Tags: ministero interno, coronavirus, competizioni ciclistiche