Min. Interno - Circ. 20/04/2021 n. 3572 - Autorizzazione per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3572/21/116/1
Roma, 20 aprile 2021
OGGETTO: Autorizzazione per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada.
Si fa seguito a quanto illustrato in occasione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021 all'art. 9 cds, in tema di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle competizioni sportive su strada [1], nella scheda illustrativa allegata alla circolare n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28.01.2021.
In merito, nel rammentare che la modifica normativa ha previsto che, per le competizioni che interessano il territorio di più regioni, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento ricade sulla Regione in cui si trova il punto di partenza della gara, si ritiene opportuno fare un'ulteriore precisazione per le ipotesi in cui le competizioni che interessano più regioni si svolgono in più tappe.
Pertanto, come da conforme parere della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si precisa che l'autorizzazione ex art. 9, comma 1, quarto periodo, cds deve essere rilasciata per ogni singola tappa, anziché per l'intera competizione e, nel caso di tappe sovraregionali, la regione di partenza deve acquisire il nulla osta da quelle interessate dal transito della medesima tappa.
In sintesi:
- l'autorizzazione viene rilasciata, per ogni singola tappa, dalla Regione interessata alla singola partenza;
- detta Regione, nel caso di tappa che si svolge sul territorio di più Regioni, dovrà richiedere il nulla osta alle Regioni interessate dal transito della tappa stessa;
- il termine di venti giorni antecedenti è riferito alla data di effettuazione di ogni singola tappa.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
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[1] Art. 1, comma 607, legge 30 dicembre 2020, n. 178.