DPR 495/92 - Art. 009 Appendice II
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Appendici al Titolo I - Appendice II
Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni) (679)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dell'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore:
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.
b) Per i veicoli rimorchiati:
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3);
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza.
(679) Appendice aggiunta dall'art. 229, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.