Min. Interno - Circ. 24/12/2020 n. 9984 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2021
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/9984/20/108/9/1
Roma, 24 dicembre 2020
OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2021.
Per opportuna conoscenza si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 0000585 del 21 dicembre 2020, concernente le direttive e il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi per l'anno 2021.
Rinviando alla lettura del Decreto, che per immediata utilità si allega alla presente (All. 1), si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al decreto vigente nell'anno in corso:
- art. 6, comma 7, tra le agevolazioni per il trasporto intermodale è ora inclusa la previsione che il divieto di cui all'articolo 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati per i trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco;
- art. 7, comma 3, nell'elenco delle categorie di veicoli esentati dal divieto sono compresi tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione (lett. d));
- art. 7, comma 4, nell'elenco delle categorie di veicoli per i quali non trova applicazione il divieto di circolazione, sono stati aggiunti i seguenti casi particolari:
- veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;
- veicoli che compiono il percorso per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km da tale sede al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- art. 8, comma 1, nell'elenco delle tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto sono stati aggiunti prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID 19) tra i quali: dispositivi di protezione individuali, prodotti per la prevenzione ed il trattamento e prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questi Servizi di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e delle Comunicazioni impartiranno apposite disposizioni ai rispettivi Compartimenti sul territorio, per l'assunzione delle conseguenti iniziative.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato 1
D.M. 21 dicembre 2020 prot. n. 585 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti