C.d.S. - Art. 078 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Codice della strada

Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione [1] [2]

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.[3] [4]

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



[1] Vedi anche art. 236 del Regolamento al c.d.s.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] Esempi di modifiche del veicolo che non comportano l'approvazione da parte del DTT e non richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, in quanto il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti (vedi circolare MCTC 24.4.1996, n. 56/96 e circolare MCTC 3.12.1997, prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. B107). Applicazione di strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, al pari di portasci e portabagagli omologabili (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Applicazione di tende parasole installate nelle fiancate laterali delle autocaravan sopra a 2,00 m di altezza (vedi circolare DTT 14.5.2002, prot. n. 1823/M360). Installazione di fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti che non ne sono dotati fin dall'origine nonché l'installazione della terza luce dello STOP purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci (vedi circolare MCTC 25.7.1994, n. 109/94). Tettucci apribili non costituiscono più elemento distintivo di carrozzeria (vedi circolare MCTC 11.3.1993, n. 56/93). Installazione di un dispositivo silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito indicato sulla carta di circolazione (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Installazione di cinture di sicurezza omologate in corrispondenza di sedili già predisposti con appositi ancoraggi delle cinture fin dall'origine. Installazione di doppio serbatoio per carburante sugli autocarri (vedi circolare Ministero dell'interno 9.1.2001, prot. n. 300/A/25153/105/36). Installazione di centinatura con telone o di sovrasponde, portelloni posteriori, cavalletti, che, pur se stabilmente installati, sono rimovibili (vedi circolare DTT 4.11.2004, prot. n. 4782-M360). Installazione di dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad es. installazione di uno specchio laterale destro omologato sulle autovetture). Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli è ammessa a condizione che le pellicole (vedi circolare DTT 8.5.2002, prot. n. 1680/M360): rechino il marchio identificativo del costruttore; risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole; se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati; non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori. Installazione di pneumatici con: marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme, indici di carico e/o velocità superiori, pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo).

[4] Vedi circolare prot. 14998/23.30 del 13.2.2009. È consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, a condizione che: l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; il veicolo circoli con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente UMC. Durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti: dichiarazione della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo; "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

Tags: cds, art.78 cds

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