C.d.S. - Art. 079 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Codice della strada
Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione [1] [2]
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti,[3] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[4] La misura della sanzione è da euro 1.183,00 a euro 11.835,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 237 e appendice VIII.
[2] Articolo modificato da: legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.
[3] Parole inserite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.
[4] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.
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