C.d.S. - Art. 071 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Codice della strada
Art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2]
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.[3]
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;[4] in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, [5] l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.[6]
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 169,00 a euro 679,00.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 227 e appendice V.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.
[3] I provvedimento previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 e con D.M. 1 febbraio 2008, n. 42.
[4] Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.
[5] Parole aggiunte dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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