C.d.S. - Art. 066 - Cerchioni alle ruote
Codice della strada
Art. 66 - Cerchioni alle ruote [1]
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo [2] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.
[1] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[2] Le parole "e dall'art. 69" sono state soppresse dall'art. 29 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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