C.d.S. - Art. 063 - Traino veicoli
Codice della strada
Art. 63 - Traino veicoli [1] [2]
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.[3]
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.[4]
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 219 e appendice III.
[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.
[3] Vedi anche il D.M. 9 maggio 1994.
[4] Vedi anche il D.M. 9 gennaio 1989 - Disposizioni sugli abbinamenti di autoveicoli con rimorchi e semirimorchi per il loro traino.
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