C.d.S. - Art. 059 - Veicoli con caratteristiche atipiche
Codice della strada
Art. 59 - Veicoli con caratteristiche atipiche [1] [2] [3]
1. Sono considerati atipici i veicoli [4] che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo [5].
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo,[6] alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
[1] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201; legge 29.7.2010 n. 120.
[2] Rientrano tra i veicoli con caratteristiche atipiche: i motoveicoli e autoveicoli d'epoca (vedi art. 60 c.d.s. ), i veicoli di interesse storico e collezionistico (vedi art. 60 c.d.s.), i trenini turistici (vedi art. 1, comma 3 ter, del D.L. 27.6.2003 n. 151 conv. nella legge 1.8.2003 n. 214).
[3] Per i trenini turistici: con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati definiti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione, le procedure per l'omologazione (si applicano le procedure di omologazione previste per i veicoli dal D.M. n. 277/2001) e l'immatricolazione, le prescrizioni per la revisione periodica nonché le condizioni e le autorizzazioni per la circolazione su strada; con circolare 4.7.2007, n. 63717/23.40.08 sono state fornite indicazioni applicative alla luce del predetto D.M.
[4] Con l'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli". Pertanto, tali veicoli non sono più considerati atipici per definizione e rientrano tra gli altri veicoli.
[5] Parole così sostituite dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.
[6] Parole così sostituite dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.
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