Min. Interno - Circ. 03/07/2020 n. 4684 - Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Prot. n. 300/A/4684/20/127/9
Roma, 3 luglio 2020
OGGETTO: Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada.
Continuano a pervenire a questa Direzione richieste di chiarimenti sull'interpretazione delle norme che regolano la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 al Codice della Strada (di seguito CdS), accertate con l'utilizzo di strumenti e dispositivi di rilevamento, dalle quali emerge un'ampia disomogeneità di comportamento a livello territoriale.
Con la presente circolare, si intende fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di polizia stradale, per meglio orientare l'attività di controllo.
1. Premessa
Preliminarmente appare utile rammentare che l'art. 200 CdS sancisce il principio generale che prevede l'obbligo di contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'operatore di polizia stradale che vi provvede. Esistono delle eccezioni per le quali la contestazione differita delle violazioni in parola è ammessa ex lege nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis), lettere g-bis) e g-ter) CdS e, per il solo art. 193, anche da altre norme specifiche.
Occorre, perciò, analizzare in modo distinto il complesso di norme richiamate che regolano la materia e che, purtroppo, non in tutte le circostanze, appaiono ben coordinate tra loro.
2. Accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis), lettera g-bis) CdS
L'art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis), del CdS, oltre che di altre violazioni del CdS, disciplina l'accertamento con contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 CdS con contestazione differita, devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1].
La norma prevede, inoltre, che fuori dai centri abitati questi dispositivi possono essere utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, con decreto, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Quando ricorrono le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore di polizia (che può operare da remoto) e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può operare anche in modo completamente automatico.
In mancanza dell'omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall'art. 201, comma 1-bis), lett. g-bis) CdS relative alla contestazione differita. In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall'art. 201 CdS, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.
Occorre precisare, perciò, che nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. In tale situazione, perciò, l'apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice "supporto" per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l'effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio.
In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata - le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale - l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In particolare:
- per la violazione prevista dall'art. 80, l'organo di polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226 CdS, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS. In tali casi non occorre attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo [2]. Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, può dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione;
- anche per la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 CdS, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola attraverso la notifica del verbale all'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall'operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall'art. 193, comma 4-quater CdS solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l'utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell'art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola [3].
3. Accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 201, comma l-bis), lett. g-ter) CdS
L'art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter) CdS, prevede l'accertamento della violazione di cui all'art. 193 CdS, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Questa previsione rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal comma 3, dell'art. 31 decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, che prevede una modalità di accertamento della violazione ex art. 193 CdS che consente la contestazione differita, di cui si dirà più avanti.
Anche nei casi indicati dall'art. 201 comma 1-bis), lett. g-ter) CdS, presupposto per la contestazione differita è l'utilizzo di un dispositivo che abbia ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni dell'art. 193 CdS da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [4] e, pertanto, vale quanto già indicato nel paragrafo 2.
4. Altre disposizioni per l'accertamento della violazione di cui all'art. 193 CdS
L'accertamento della violazione dell'art. 193 CdS, oltre che nelle ipotesi sopra descritte, è previsto anche da altre norme che costituiscono altrettante modalità di accertamento della violazione, alternative a quelle sopraindicate, che di seguito si descrivono.
4.1 Accertamento della violazione ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012
L'art. 31, comma 3 decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha previsto che la violazione dell'art. 193 CdS possa essere rilevata attraverso l'utilizzo di diverse apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti.
Tale previsione al momento non è attuabile in quanto, è subordinata dall'approvazione di un regolamento attuativo, previsto dallo stesso art. 31, comma 3, che a oggi non risulta ancora emanato.
4.2 Accertamento della violazione ai sensi dell'art. 193, comma 4-quater) CdS.
I commi 4-quater) e seguenti dell'art. 193 del CdS prevedono la possibilità di accertare la violazione della mancanza di assicurazione attraverso i dispositivi di cui all'art. 201, comma 1-bis) lettere e), f) e g) del CdS. Per l'accertamento della violazione di cui trattasi, non è richiesta una specifica approvazione delle apparecchiature per tale impiego. Infatti, è sufficiente l'approvazione per la funzione di accertamento che, ordinariamente, queste apparecchiature possono svolgere ai sensi dell'art. 201 CdS [5].
Tuttavia, quando sono utilizzate le apparecchiature di cui all'art. 193, commi 4-quater) e seguenti del CdS, l'accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL, l'accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l'art. 7 del CdS. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. Infatti, la documentazione fotografica o video dei dispositivi costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d'immatricolazione, stava circolando sulla strada [6].
Per espressa previsione dell'art. 193, comma 4-quater CdS, i dispositivi utilizzati per la contestazione della violazione dell'obbligo di copertura assicurativa, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico, cioè da remoto, anche senza la presenza dell'organo di polizia. Nel rispetto delle condizioni descritte, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione dell'art. 193 CdS.
L'accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative, e tuttavia, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-quater), dell'art. 193 CdS, il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 180, comma 8 CdS, si contesterà direttamente la violazione dell'art. 193 CdS per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell'accertamento da remoto realizzato in precedenza.
Le spese postali per inviare l'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, si ritiene debbano essere sostenute dall'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore, salvo fosse accertato che, effettivamente, al momento dell'accertamento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il veicolo non era coperto da assicurazione.
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Tutte le indicazioni fornite da questa Direzione che sono incompatibili con i contenuti della presente circolare cessano di avere effetto.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE
Forgione
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[1] Al momento non risultano rilasciate omologazioni o approvazione per il rilevamento specifico delle violazioni indicate nell'art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis) CdS, come precisato nella nota n. 0003146 del 27.04.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegata alla presente per pronto riferimento.
[2] Resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione della carta di circolazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con le revisione periodica. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.
[3] Anche in questo caso, come per la contestazione dell'art. 80 CdS, resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione del certificato di assicurazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con la copertura assicurativa. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.
[4] Al momento non risultano rilasciate omologazioni o approvazione per il rilevamento specifico delle violazioni indicate nell'art. 201, comma 1-bis) lett. g-ter) CdS, come precisato nella nota n. 0003146 del 27.04.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegata alla presente per pronto riferimento.
[5] A titolo esemplificativo, le apparecchiature utilizzate per la rilevazione degli accessi non autorizzati alle zone a traffico limitato (ZTL).
[6] Art. 193, comma 4-quinquies CdS.
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