DPR 495/92 - Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: (425)

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

[f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività; (429)]

g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; (426)

h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri (427).

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri (430) . (428)


(425) Alinea così sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(426) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(427) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(428) Comma sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(429) Lettera abrogata dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(430) Per l'individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, vedi il D.M. 30 aprile 2003. Per le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione vedi la Deliberazione 12 giugno 2003.

Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.80 cds

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