DPR 495/92 - Art. 033 - (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

33. (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali.

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

a) Paletto di delimitazione (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20×80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;

b) Delineatore modulare di curva provvisoria (fig. II.395). Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:

+--------------------+---------------------------+

| Raggio della curva | Spaziamento longitudinale |

|     (in metri)          |        (in metri)         |

+-------------------------+-------------------------------------+

| fino a 30. . . . . . . . .|             5              |

| da  30 a  50 . . . . . .|            10             |

| da  50 a 100 . . . .|            15             |

| da 100 a 200 . . . |            20             |

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione «normale» è 60×60 cm, quella «grande» è di 90×90 cm.

Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.21 cds

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