ACI - Circ. 27/02/2020 n. 005/0000514/20 - Sospensione dei termini per i versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

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Prot. n. 005/0000514/20

Roma, 27 febbraio 2020

Oggetto: Sospensione dei termini per i versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Nella G. U. Serie Generale n. 48 del 26/2/2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, che ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (pubblicato in GU n. 45 del 23/2/2020), sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Tale sospensione si applica, inoltre, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'elenco allegato.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Gli Uffici periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che la residenza/sede operativa delle persone fisiche e la sede legale/operativa delle persone giuridiche (effettuando ove possibile visura su Telemaco) sia effettivamente in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione.

Si precisa inoltre che, qualora un'Impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione, ma la sede legale in altro Comune, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici periferici ACI.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE COORDINATORE
Giorgio Brandi

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:
a) Vò.

Tags: coronavirus, sospensione termini coronavirus, aci

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