Min. Interno - Circ. 14/04/2020 n. 4321 - Art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS/U/004321/12982.D(11)

Data: 14/04/2020

OGGETTO: Art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi. Seguito: fn. 557PAS/U/003568/10089.D(1) del 19 marzo 2020.

 

Si fa seguito alla circolare distinta a margine, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle misure di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilite dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

Sulla tematica è tornato adesso ad intervenire il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, dì poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 dello stesso 8 aprile.

In particolare, l'art. 37 del decreto-legge in parola ha disposto la proroga fino al 15 maggio 2020 del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/2020.

Ciò posto, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni fornite con la circolare cui si fa seguito con riguardo alla rideterminazione dei tempi dei procedimenti amministrativi sulla base dei seguenti criteri:

a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (data fissata dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020), una volta conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento stesso fino alla data del 23 febbraio 2020, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio p.v.;

b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il termine comincerà a decorrere da questa ultima data.

Permane, comunque, anche durante l'ulteriore periodo di m oratoria dei termini dei procedimenti in questione, la necessità che le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni PAS/PASI delle Questure continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti finali, dando priorità alle situazioni di oggettiva urgenza.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

Tags: sospensione termini coronavirus, ministero interno, coronavirus

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