Min. Interno - Circ. 20/01/2021 n. 809 - Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento
Prot. n. 557/PAS/U/000809/12982D.[11]
Roma, 20 gennaio 2021
OGGETTO: Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale". Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo.
Seguito:
a) f.n. 557/PAS/U/005144/12982.D[11] del 13.5.2020;
b) f.n. 557/PAS/U/010716/12982.D[1] del 21.9.2020.
1. Premessa.
Come è noto, con le circolari indicate a seguito sub a) e sub b), sono state diramate alle S.S.L.L. indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni via via introdotte dalla decretazione urgenza in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, resesi necessarie al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.
Occorre, ora, aggiornare il quadro delle indicazioni, dando conto delle recentissime novità intervenute con l'entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Con il menzionato atto legislativo il Parlamento ha convertito il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".
In sede di conversione sono state introdotte disposizioni che - dettate in via generale per gli atti e i provvedimenti ad effetto ampliativo - finiscono per assumere rilevanza anche con riguardo ai procedimenti autorizzatori di competenza di codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Il Parlamento torna così ad occuparsi - in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, fissato, da ultimo, al 30 aprile 2021 - dei tempi dell'azione amministrativa, al fine di limitare le pesanti ricadute sulla vita e sui diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese che le misure di contenimento del contagio possono tuttora indurre e corrispondere, così, alle istanze provenienti dalla società civile ed economica.
2. Il pacchetto di misure introdotto dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.
Un primo pacchetto di misure riguarda la proroga degli effetti degli atti amministrativi scaduti o in scadenza.
In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta la disposizione dell'art. 3-bis, la quale innova l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anch'esso riguardante, tra l'altro, la proroga di validità durante il periodo emergenziale dei provvedimenti amministrativi già rilasciati.
Le modifiche all'articolo 103 del citato D.L. n. 18/2020 per effetto del menzionato art. 3-bis possono così riassumersi:
- è stato novellato il regime di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 3-bis, comma 1, lettera a). In particolare la proroga della validità è stata estesa al fine di ricomprendere i provvedimenti amministrativi in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente prorogato al 30 aprile 2021;
- con l'inserimento del comma 2-sexies nel citato articolo 103 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2" (art. 3-bis, comma 1, lettera b).
Per effetto dell'articolata disciplina introdotta - che esplica tutta la sua efficacia con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza - si è instaurato il regime amministrativo che di seguito si delinea.
Per gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 la novella, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la "finestra temporale" della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissato al 30 aprile 2021 [1]. Detti provvedimenti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del 29 luglio 2021, secondo il meccanismo originariamente apprestato dal citato art. 103 del D.L. n. 18/2020, che stabilisce un termine di efficacia "mobile", legato alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In tal modo - ed è questa la portata innovativa della disposizione - il legislatore ha definitivamente risolto, anche pro futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La disposizione dell'articolo 2-sexies del più volte citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, scaduti dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.
Per effetto di detta norma, tutti i provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, anche i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità. anch'essi fino al 29 luglio 2021, in quanto soggetti alla medesima disciplina (comma 2-sexies dell'articolo 103 del D.L. n. 18/2020).
La disposizione ha una sua ratio più circoscritta, che guarda agli atti e ai provvedimenti scaduti dal 1 agosto 2020 che, però, non siano stati, nel frattempo, rinnovati. Di essi ne è affermata la perdurante validità fino alla medesima data del 29 luglio 2021.
La norma che si commenta produce anche l'effetto positivo, sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di un allineamento alla data unica del 29 luglio 2021 della proroga della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano esse già scadute alla data del 4 dicembre scorso e non rinnovate siano esse in scadenza fino alla data del 30 aprile 2021.
Dalla data, quindi, del 29 luglio 2021 i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.
3. Proroga di validità e documenti di riconoscimento.
Il decreto-legge in commento torna ad occuparsi anche della proroga di validità dei documenti di riconoscimento, che trova la sua originaria disciplina nell'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Di detta disciplina si era già dato conto con la direttiva indicata a seguito sub a), per i riflessi che essa era destinata a produrre anche su alcune tipologie di documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza ed equipollenti alla carta d'identità ai sensi dell'articolo 292 del R.D. n. 635/1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.
Ci si riferisce in particolare ai libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'articolo 61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'articolo 71 del medesimo R.D.
Il comma 4-quater dell'articolo 1 del D.L. n. 125/2020, anch'esso introdotto dalla legge di conversione, ha prorogato alla data del 30 aprile 2021 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 445/2000 aventi scadenza dal 31 gennaio 2020.
Pertanto anche i documenti sopra citati, in quanto equipollenti alla carta d'identità, beneficiano del differimento della scadenza al 30 aprile 2021.
Si richiama, pertanto, l'attenzione delle S.S.L.L. sulla questione già rappresentata con l'atto d'indirizzo indicato a seguito sub a), riguardante l'evenienza di un disallineamento tra la proroga di validità della licenza di porto d'armi - come prevista dall'attuale art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - e quella del libretto di porto d'armi, che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla diversa disciplina di cui all'articolo 104 dello stesso D.L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Si fa rinvio, in proposito, alle indicazioni rese sul punto con l'atto di indirizzo sub a), par. 4.
4. Indicazioni conclusive.
A conclusione di questa panoramica, si evidenzia che le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.
Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.
Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.
Infine, i sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza. Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fomite, significando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta
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[1] L'originario art. 103 del D.L. n. 18/2020 prendeva in considerazione, ai fini della proroga di validità, tutti gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
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