Min. Interno - Circ. 27/10/2020 n. 15350/117(2)/1 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ.
Roma, 27 ottobre 2020
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.
Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.
Raccomandazioni
Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.
Mobilità personale (art. 1, comma 4)
Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3).
Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.
Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art. 1, comma 9, lett. n)
Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Si ribadisce, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.
Il d.P.C.M. contiene nuove restrizioni in vari ambiti, che qui si illustrano di seguito, finalizzate nel loro complesso a ridurre la mobilità, soprattutto in quei contesti in cui possono ricorrere condizioni di maggiore concentrazione di persone.
Parchi tematici e di divertimento (art. 1, comma 9, lett. c)
La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Con riguardo all'ambito applicativo di tale previsione non può che confermarsi quanto in proposito contenuto, in parte qua, nella specifica scheda tematica di cui all'allegato 9 del d.P.C.M., cui integralmente si rinvia.
Attività sportiva (art. 1, comma 9, lett. e), f) e g).
Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.
Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.
La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono inoltre sospese (art. 1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.
Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett. e), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.
Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.
Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.
Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. 1)
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.
Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 9, lett. m)
La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto.
Feste: sagre e fiere (art. 1, comma 9, lett. n)
Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.
Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".
Convegni, congressi e altri eventi (art. 1, comma 9, lett. o)
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.
Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).
La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.
Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s)
Tra le previsioni contenute nella disposizione in commento, si evidenzia quella in base alla quale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.
Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee)
Gli esercizi indicati in rubrica sono stati interessati da alcuni importanti interventi innovativi.
In primo, luogo, l'art. 1, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il d.P.C.M. del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.
Inoltre, l'art. 1, comma 9 lett. ee), con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività.
Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.
Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.
Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati. Ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00 anche a beneficio di persone non ivi alloggiate.
Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. mm)
In base a tale articolo è disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Pubbliche Amministrazioni (art. 3, comma 4)
Oltre alle previsioni già commentate relative alle attività didattiche, il nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma per il personale socio-sanitario o impegnato in attività emergenziali o in servizi pubblici essenziali, dispongono orari di ingresso differenziati per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro.
La disposizione è evidentemente volta a diluire i flussi di mobilità determinati da esigenze lavorative, onde corrispondere alla più volte richiamata necessità di ridurre la concentrazione di persone nelle diverse fasce orarie della giornata.
Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi
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