Min. Interno - Circ. 21/09/2020 n. 10716 - Norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Prot. n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11)

Roma, 21 settembre 2020

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi.

- Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (6), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

Seguito: a) n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13.05.2020

 

Premessa.

Come è noto, a seguito dell'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sono state diramate, con l'atto di indirizzo indicato a seguito sub a), indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni introdotte dalla decretazione d'urgenza, al fine di rimodulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del "COVID-19.

Tali disposizioni prevedevano:

1. la sospensione sino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultavano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa (art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020);

2. la proroga - per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, comunque denominati, giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020);

3. la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020).

Più recentemente, la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono nuovamente intervenuti a modificare il quadro normativo appena delineato, rendendo necessario fornire gli opportuni aggiornamenti alle indicazioni contenute nel richiamato atto di indirizzo.

 

1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Si premette che è ormai spirato il termine - fissato al 15 maggio 2020 - di cui all'articolo 37 del D.L. n. 23/2020, relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ovvero attivati successivamente a quella data, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.L. n.18/2020, convertito nella legge n. 27/2020.

Pertanto, sono recentemente giunti a scadenza i termini riferiti ai:

  • procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio scorso:
  • procedimenti attivati dopo il 23 febbraio scorso e fino al 15 maggio, i cui termini sono rimasti integralmente sospesi ed hanno nuovamente cominciato integralmente a decorrere dal 16 maggio;
  • procedimenti attivati successivamente al 16 maggio, i cui termini decorrono regolarmente dalla data di presentazione dell'istanza.

Attualizzando, quindi, le indicazioni già fornite con la citata circolare indicata a seguito sub a), è stato predisposto il seguente prospetto riassuntivo delle diverse ipotesi ricorribili.

 

Tabella 1
Riepilogo modalità applicative della moratoria sui termini procedimentali

 

2. Ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di polizia.

Come è noto, l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come novellato dalla legge di conversione n. 27/2020, aveva inciso sulla "durata" dei provvedimenti amministrativi durante lo stato d'emergenza, prevedendo che la validità di un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - tra cui gli atti, comunque denominati, ad affetti autorizzatori ed abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 fosse prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d'emergenza. Prendendo a riferimento la data del 31 luglio 2020 - quale termine per la cessazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020) la validità dei provvedimenti in parola risultava prorogata fino al 29 ottobre 2020.

Sennonché l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2020 ha ora modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 - ed ha rimodulato il termine dello stato di emergenza" fissandolo, per ora, al prossimo 15 ottobre 2020.

L'intervenuta proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre p.v. comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio scorso, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a scadenza il prossimo 13 gennaio 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.

In tali termini, debbono, pertanto, ritenersi aggiornate le indicazioni formulate in merito con il richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a).

Gli effetti prodotti dalla modifica in questione sono riassunti nella seguente Tabella 2 che contiene esemplificazioni riferite allo specifico contesto delle autorizzazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza.

 

Tabella 2
Effetti sul sistema delle autorizzazioni di polizia della proroga ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 1, D.L. 15 marzo 2020, n. 19, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b) D.L. n. 83/2020.

Min Interno Circ 2020 09 21 010716 Tabella 2

 

3. Ulteriore proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.

Nell'atto di indirizzo indicato a seguito sub a) è stato, inoltre, rappresentato che era prorogata fino al 31 agosto 2020 - ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020

Si è, altresì, rappresentato che ricadono nell'alveo della disciplina del citato art. 104 - in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato - anche i libretti personali per licenza di porto d'armi a norma dell'art. 61 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e i libretti personali delle guardie giurate, di cui all'art. 71 dello stesso Regio Decreto.

Al riguardo, si annota che l'art. 157 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, al comma 7-ter, dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità dei citati documenti - prima fissata al 31 agosto 2020.

Pertanto, aggiornando le indicazioni di cui al paragrafo 4 del richiamato atto di indirizzo a seguito sub a), la validità dei suindicati libretti, quali documenti di riconoscimento e di identità, deve oggi intendersi estesa fino al 31 dicembre 2020.

La seguente Tabella 3 illustra l'effetto prodotto dalla misura recata dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Tabella 3
Esemplificazione degli effetti previsti dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del DL 9 maggio 2020, n. 34

Min Interno Circ 2020 09 21 010716 Tabella 3

 

4. Indicazioni conclusive.

Nel confermare tutte le altre indicazioni formulate con il più volte richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a), si pregano i Sigg.ri Prefetti di voler partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti della presente circolare ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

I Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione sono, inoltre, pregati, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più opportune i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, al fine di assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

Infine, i Sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di valutare la possibilità di estendere gli aggiornati indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni di categoria interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si rappresenta che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

Tags: proroghe, ministero interno, coronavirus

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