Min. Interno - Circ. 21/07/2020 n. 557/LEG./101.012.40/1851 - Legge 17 luglio 2020, n. 77

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio legislazione e affari parlamentari

Prot. n. 557/LEG./101.012.40/1851

Roma, 21 luglio 2020

OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia. nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

 

Facendo seguito alla circolare n. 557/LEG./101.012.40/Prot.1274 del 21 maggio scorso, concernente l'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge sopra citato.

Premesso e richiamato quanto illustrato con la suddetta circolare, l'occasione offerta dalla presente è utile per la rifinitura espositiva delle disposizioni - introdotte in sede di conversione - ritenute di interesse:

l'art. 17-bis, proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La disposizione interviene suIl'art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia") che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre 2020 viene sostituita con quella del 3I dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti;

l'art. 18-bis, incrementa di 3 milioni di euro - per il 2020 - le dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici Si tratta di un intervento motivato dalle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate. L'articolo precisa, inoltre, che questo ulteriore stanziamento deve essere utilizzato al fine di assicurare un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, o contro il partner o l'ex partner (testualmente "contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva anche ove cessata'').

l'art. 26-bis, incrementa di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti a tale rischio;

l'art. 33-bis, proroga - per un periodo di tre mesi - senza oneri per l'assicurato e su sua richiesta, i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931). nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga del contratto ai sensi del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili

l'art. 72, reca modifiche in materia di specifici congedi per i dipendenti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 18/20, richiamato per i dipendenti del settore pubblico dall'art. 25, ibid., disponendo, in sede di conversione, le seguenti innovazioni:

- la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. È altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020, è fissato al 31 agosto 2020 (31 luglio nella versione iniziale dell'articolo).

- la lettera a-bis) precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 introdotta in sede di coordinamento formale, che il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a 30 giorni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella versione vigente del richiamato comma 4);

l'art. 103, che nell'ambito dell'emersione dei rapporti di lavoro, al comma 5, prevede la proroga del termine di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui ai commi 1 e 2, dal 15 luglio al 15 agosto 2020. La medesima proroga era prevista dall'art. 3 del D.L. 52/2020, abrogato dall'articolo l della legge di conversione di cui in oggetto, con salvezza degli effetti già prodotti;

l'art. 105-bis, per il 2020, integra, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse incrementali sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime dì violenza in condizione di povertà.

Le risorse stanziate sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata;

l'art. 105-quater, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime

l'art. 126, che, al comma 1-bis, incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del racket, che risultano altresì colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia generata dal Covid-19;

l'art. 157, comma 7-ter, è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020) che, in relazione all'emergenza epidemiologica e al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

l'art. 211-bis, anch'esso introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Si segnala. in particolare, il dettato del comma 5, che elenca i soggetti da considerare operatori di infrastrutture critiche;

l'art. 221 reca disposizioni in materia di processo civile e penale.

In particolare:

- il comma 2, in particolare, introduce una disciplina temporanea in materia processuale civile e penale, compendiata nei commi da 3 a 10, applicabile fino al 31 ottobre 2020;

- il comma 9, prevede udienze penali mediante collegamenti audiovisivi a distanza per gli imputati in stato dì custodia cautelare o reclusi per altra causa

- il comma 11, contiene disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e d'ella polizia giudiziaria;

l'art. 229, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del COVID-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. Si segnala, per quanto di interesse, il disposto del comma 3, che introduce due nuove definizioni nel corpus dell'art. 3 del Codice della strada: la "casa avanzata" e la "corsia ciclabile". Inoltre, con ulteriore modifica all'art. 182 del Codice della strada, sono dettate le disposizioni per In realizzazione della citata "casa avanzata", in corrispondenza delle intersezioni con semafori, sulla base di apposita ordinanza del Sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza;

l'art. 229-bis disciplina le misure per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso dì mascherine e guanti monouso da parte della collettività. rinviando alla successiva determinazione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adoperati, tra l'altro, dal personale delle pubbliche amministrazioni. [n caso di abbandono dei predetti DPI, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

l'art. 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 897 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.

Più in dettaglio:

- il comma 1 autorizza l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017;

- il comma 2 dispone che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),

Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021.

La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione delta procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017);

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati;

- il comma 3 mantiene fermo che l'Amministrazione procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'art. 11, comma 2 bis, del d.l. n. 135/2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al suesposto comma 2, primo periodo, quindi fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021;

- il comma 4 sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente;

- il comma 5 precisa che gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

- i commi 6 e 7, infine, avvertono affinché si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e concedono che, quale conseguenza delle previsioni in commento, possa essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti;

l'art. 263, prevede delle modifiche in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Nello specifico:

- il comma 1, mira ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche Amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura dì tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduate riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Conseguentemente, viene disposto che, a partire dal 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), cesserà di avere effetto;

- il comma 4 bis, modifica l'art. 14 della legge n. 124/2015 (recante disposizioni in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), prevedendo che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il suddetto Piano individua le modalità alternative dello smart working e riconosce, per le attività che possono essere svolte in siffatta modalità lavorativa, ad almeno il 60 per cento dei dipendenti di potersene avvalere, garantendo al contempo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale. anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Piano, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

Quanto sopra allo scopo di rappresentare, dall'angolo visuale di questo Dipartimento, una cornice informativa delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto n. 34/2020.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

Tags: ministero interno, coronavirus

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