Min. Interno - Circ. 27/03/2020 n. 2416 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative

Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

27 marzo 2020

Prot. n. 300/A/2416/20/115/28

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.

 

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all'articolo 4 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti · temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3 .2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

L'articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte di tutti gli illeciti relativi a fatti accertati in precedenza, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

 

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall'art. l 08 del DL 181 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

 

2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS . La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

 

3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal dl

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'ari. 2 del DL;

- al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all 'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 68911981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a cui dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche o integrazioni per rendere l'illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.

 

4 Modalità di pagamento

Il DL stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può avvenire, alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

- a mezzo di versamento in conto corrente postale;

- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale [1].

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

[1] Per la Polizia di Stato si allega il facsimile di mod.352 PolStr, nella doppia versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che, come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire (preferibilmente tramite email o PEC) la prova dell ' avvenuto pagamento per interrompere il procedimento sanzionatorio (allegati 1 e 2).

 

5 Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

La presente non disciplina l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività che il DL all'articolo 4 comma 2 prevede per alcuni dei casi descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).

Non disciplina neppure il declassamento a violazione amministrativa dei fatti reato accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quali si rimanda a specifiche direttive.

 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

Il Direttore centrale
Forgione

Tags: violazioni coronavirus, ministero interno, coronavirus

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli