Min. Interno - Circ. 26/03/2020 n. 1602 - D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20
Roma, 26 marzo 2020
Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Seguito: f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUNCTR/1562/20 del 23.03.2020.
Si fa seguito alla circolare sopra indicata, per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 79 di ieri 25 marzo, è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in Allegato A.
Il provvedimento aggiorna, innanzitutto, la cornice giuridica - finora stabilita dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 - sulla base della quale vengono emanati i provvedimenti di individuazione delle misure da osservarsi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Vengono, inoltre, individuate le tipologie di misure adottabili (art. 1) e viene confermato che esse sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1), secondo un percorso che ammette la possibilità di un coinvolgimento delle Autonomie.
Viene, inoltre, prevista la possibilità che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri, possano essere adottate misure interinali sia da parte del Ministero della Salute che da parte dei Presidenti delle Regioni (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1).
L'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020 fa salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei provvedimenti di determinazione delle misure di contenimento che sono stati emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020.
La disposizione stabilisce, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, del 9 marzo 2020, del'11 marzo e del 22 marzo uu.ss.; gli altri provvedimenti di determinazione delle misure per il contenimento restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci giorni (cioè fino al 4 aprile p.v.).
In questo contesto, si attira particolarmente l'attenzione delle SS.LL. sulle previsioni recate dall'art. 4 del decreto legge che ridefinisce le sanzioni applicabili nei casi di inosservanza delle misure stabilite per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.
Su questo versante, il decreto legge prevede che le trasgressioni alle predette misure siano punite da una specifica figura di illecito amministrativo che prevede la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro, che è raddoppiata nel caso di reiterata violazione (art. 4, commi 1 e 5).
È inoltre previsto che, nel caso in cui si controverta delle violazioni delle misure contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z), e aa), del decreto legge, al pagamento della pena pecuniaria si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività economica per un periodo da 5 a 30 giorni.
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni in questione è individuata nel Prefetto, per le violazioni delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge, mentre le violazioni alle previsioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo art. 3 sono irrogate dalle Autorità che li hanno adottati.
Si evidenzia che, con l'introduzione di questa figura di illecito amministrativo, non è più applicabile ai comportamenti violativi delle misure in discorso la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. (art. 4, comma 1).
Di contro, vengono aumentate le pene previste per la specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale viene ad essere punita la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, in quanto risultate positive al COVID-19 (art. 4, comma 6).
Per effetto di questa norma, diventano punibili a titolo della nuova ipotesi di illecito amministrativo anche le inosservanze delle ripetute misure, commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 in commento (art. 4, comma 8).
Resta, altresì, confermato che spetta al Prefetto, previa informazione al Ministro dell'Interno, assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti Comandi territoriali, del personale delle Forze Armate, cui deve essere attribuita la qualifica di agente di p.s..
Ciò premesso, al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei provvedimenti vigenti per la prevenzione dell'epidemia da COVID-19, alla luce anche del rinnovato quadro sanzionatorio, è stato predisposto un aggiornato modello di autodichiarazione, qui unito in Allegato B, che gli interessati potranno compilare in occasione dei consueti controlli.
Si aggiunge che, sempre nell'ottica di fornire ogni possibile supporto per la migliore realizzazione delle predette verifiche e per semplificare gli oneri del cittadino, questo Dipartimento sta predisponendo anche una raccolta delle misure in vigore in ciascuna Regione, sulla base dei provvedimenti emessi dalle locali Amministrazioni regionali.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli
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