L.R. 12 marzo 2020, n. 3 - Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19
L.R. 12 marzo 2020, n. 3 - Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 marzo 2020, n. 11, S.O. 13 marzo 2020, n. 13.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
Art. 1 Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione Friuli-Venezia Giulia adotta ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale.
2. Le misure di cui al comma 1 sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.
Art. 2 Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID - 19.
1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi", possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.
Art. 3 Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 possono essere ammesse a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Le operazioni di sospensione possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
2. L'operazione di sospensione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute. Previa richiesta dell'impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all'organo gestore dei fondi di cui al comma 1 la proposta di effettuazione dell'operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l'impresa a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell'impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.
3. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità del prestito. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
4. Quando si procede alle operazioni di sospensione previste al comma 1 è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) costituito nell'ambito del Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e delle controgaranzie già concesse fino alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
Art. 4 Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del D.P.Reg. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.
Art. 5 Misure a sostegno delle attività produttive.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori, prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 6 Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche.
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dal regolamento emanato con D.P.Reg. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Art. 7 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza.
1. Al comma 3-bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole "commissione d'esame." è aggiunto il seguente periodo: "Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1-bis.".
2. Le esclusioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, della legge regionale 29/2005 non si applicano ai corsi di formazione che si svolgono durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Art. 8 Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), nei confronti dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997, i termini scadenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 settembre 2020 per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo d'imposta 2020, limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati al 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 9 Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. I beneficiari di incentivi annuali a progetti annuali concessi a valere sugli avvisi pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale del 26 ottobre 2018, n. 1976, del 6 settembre 2019, n. 1495, del 7 novembre 2019, n. 1889, del 18 gennaio 2019, n. 56, e di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19 commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a),e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), nonché di tutti gli altri incentivi concessi in applicazione della medesima legge regionale 16/2014, di contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o della data di svolgimento della manifestazione finanziata, previa richiesta motivata.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendiconto anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale del 26 ottobre 2018, n. 1976 e del 18 gennaio 2019, n. 56, è prorogato al 30 settembre 2020. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sull'avviso pubblico approvato con Delib.G.R. del 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 gennaio 2021.
Art. 10 Abbattimento rette a carico delle famiglie.
1. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, sono computati come effettiva frequenza ai fini del riconoscimento del beneficio per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Art. 11 Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza.
1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:
a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;
c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.
4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.
Art. 12 Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere.
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 13 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.