Regione Basilicata - Decreto 06/03/2020 n. 43 - Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Regione Basilicata - Decreto 06/03/2020 n. 43 - Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nel B.U. Basilicata 6 marzo 2020, n. 15, numero speciale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 "Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46" e, in particolare, gli articoli 7 e 20;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO altresì il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" e, in particolare, le previsioni di cui al Capo IV "Gestione delle emergenze di rilievo nazionale";

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civilen. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di proiezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 622 del 27 febbraio 2020 ed in particolare l'articolo 1 con cui:

1. "Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Basilicata è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.

3. Il soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza";

VISTA la propria ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", allegata al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale (Allegato A), ove è previsto, in particolare, che "Presso tutte le Regioni deve essere attivata una unità di crisi regionale, che opera in stretto raccordo con la SOR-Sala Operativa Regionale, che deve prevedere la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della Prefettura capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture-UTG del territorio regionale. Può essere valutata altresì la partecipazione di un rappresentante della/e Prefetturale-UTG maggiormente coinvoltale. I Presidenti delle Regioni-Soggetti attuatori hanno la competenza delle misure dell'OCDPC n. 630 3 febbraio 2020";

CONSIDERATA la necessità di recepire integralmente la sopra citata circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020;

RITENUTO di dover demandare a successivo provvedimento la costituzione di una apposita struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nella qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 622 del 27 febbraio 2020;

RITENUTO di dover istituire, in attuazione delle menzionate misure operative approvate dal Capo Dipartimento della Protezione civile, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso,

Decreta

Art. 1

1. È istituita, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale della Basilicata, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la più tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.
2. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R) è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la convoca e presiede;
- dall'Assessore alle Politiche della Persona e dall'Assessore alle Infrastrutture e mobilità;
- dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, in qualità di Referente Sanitario Regionale;
- dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità; - dal rappresentante della Prefettura - UTC di Potenza e dal rappresentante della Prefettura - UTG di Matera;
- da un rappresentante dell'ANCI Regionale;
- dai Sindaci dei Comuni di Potenza e di Matera, o loro delegati;
- dai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera, o loro delegati;
- dal Direttore dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale;
- da un rappresentante dell'ufficio Protezione civile.
3. L'Unità di Crisi Regionale, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi di rappresentanti di strutture o enti regionali.
4. Per la partecipazione all'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) non sono dovuti ai componenti compensi, emolumenti o indennità a qualsiasi titolo.

Art. 2

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) si avvale della task force sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 5 marzo 2020 ed opera in raccordo con la Sala operativa regionale di protezione civile.

Art. 3

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), in raccordo con la task force sanitaria e la Sala Operativa Regionale di protezione civile assicura, per quanto concerne il livello regionale, il recepimento delle misure contenute nella menzionata circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, recante "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, svolge le seguenti azioni:
a. Ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attua tori, previa autorizzazione del livello nazionale;
b. Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Sociosanitarie;
c. Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID - 19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale;
d. Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di pre-triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso, Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo;
e. Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario;
f. Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria;
g. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile;
h. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
i. Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza;
j. Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale; k. Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali;
l. Attivazione di numeri verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla popolazione;
m. Comunicazione istituzionale ed ai mass media locali sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni;
n. Nel caso sia accertato una positività al COVID - 19, l'Azienda sanitaria regionale ne dà segnalazione alla Sala Operative Regionale - SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni.
2. Il presente decreto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Potenza quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nonché ai componenti dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché al Presidente del Consiglio regionale ed alle Direzioni generali dei dipartimenti regionali.
3. Il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto die ne curerà la conservazione nei modi di legge.

 

Tags: coronavirus, regione basilicata

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