Si alla preghiera in chiesa se si trova lungo il percorso e matrimoni consentiti alla presenza dei soli testimoni
La direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con circolare n. 3617 del 27/03/2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla libertà di culto e le celebrazioni liturgiche.
Libertà di culto e preghiera dei fedeli
La normativa vigente, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità ecclesiastica, non prevede la chiusura delle chiese.
L'accesso deve essere comunque consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone.
Sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ,è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia , possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.
Celebrazioni liturgiche
Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l' officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si tratta di attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio.
Il numero dei partecipanti ai riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, ali' organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione.
Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l'esibizione dell'autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni.
ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze lavo rative": la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.
Analoghe considerazioni possono essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale.
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