C.d.S. - Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Codice della strada
Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida [1]
1. Il titolare di patente di guida [2] al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa [3], sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.[4]
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, [5] e di polizia [6]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie [7] che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.[8]
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.[9]
[1] Articolo modificato da: D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168; D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120; legge 13.2.2011 n. 11; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.
[2] Con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, sono state soppresse le seguenti parole: "o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori".
[3] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.
[4] Comma così sostituito dall'art. 29 della legge 29.7.2010 n. 120.
[5] Parole aggiunte dall'art. 90 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Con legge 13.2.2011 n. 11 sono state soppresse le seguenti parole: ", nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi".
[7] Parole così inserite dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168.
[8] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160.
[9] Comma aggiunto dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160 che ha sostituito anche il comma 3.
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