Procura di Trento - Circ. 19/07/2018 n. 5/2018 - Reati ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale: accertamenti urgenti finalizzati a verificare l'uso di dispositivi elettronici durante la guida
PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
CIRCOLARE N. 5/2018
Prot. n. 1537/18-1.4
Trento, 19 luglio 2018
OGGETTO: Reati ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale: accertamenti urgenti finalizzati a verificare l'uso di dispositivi elettronici durante la guida.
Anche in questo circondario, come nell'intero territorio nazionale, s'è purtroppo constatato che incidenti stradali con esiti di lesioni gravi o gravissime ovvero con esiti mortali siano stati provocati da conducenti che, durante la guida, facevano uso di dispositivi elettronici, quali smartphone o tablet.
Si rende opportuna, pertanto, l'emanazione di un'apposita direttiva finalizzata a precisare i limiti e le modalità con cui va disposto l'esame e l'eventuale sequestro del dispositivo elettronico.
Un primo elemento che è necessario sottolineare è quello per cui debbano sussistere elementi in fatto per supporre che l'incidente stradale, conclusosi con esiti ex art. 589 bis c.p. ovvero 590 bis c.p., sia stato provocato da distrazione dovuta all'uso di dispositivi elettronici da parte del conducente. Dunque costituiscono aspetti fondamentali e imprescindibili:
• la verifica del luogo dove detti dispositivi si trovavano al momento del sinistro (essendo evidente, ad esempio che uno smartphone trovato sul tappetino anteriore, vicino ai piedi del conducente, consente di presumere l'utilizzo da parte di costui al momento dell'incidente; opposto è il discorso per uno smartphone trovato all'interno di una borsa);
• il controllo se detti dispositivi risultino accesi al momento dell'intervento;
• il controllo se nel veicolo sia operante un impianto "viva voce" regolarmente connesso con l'apparecchio elettronico;
• l'accertamento se, essendo presenti nel veicolo pure dei passeggeri, il dispositivo o i dispositivi fossero nella disponibilità di uno di essi.
Orbene, ove vi fossero elementi in fatto per supporre che al momento dell'incidente il conducente stesse adoperando uno smartphone o un tablet, gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti - e in caso di urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria, ex art. 113 disp. att. c.p.p. - dovranno chiedere al conducente se acconsente all'esame immediato del dispositivo elettronico, avvisando l'interessato che ha diritto di farsi assistere dal difensore, ove immediatamente reperibile e subito sopraggiunto (ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.).
In caso di risposta affermativa, si vorrà immediatamente esaminare il dispositivo, dando atto nel verbale degli esiti di tale esame e corredando degli opportuni rilievi descrittivi e fotografici: ad esempio, si darà atto della presenza di s.m.s. o di messaggi Whatsapp parzialmente digitati, ovvero della visualizzazione di fotogrammi o pagine del web aperte, ecc., vanno altresì descritte le condizioni del reperto (indicando specificatamente se presenta rotture o scheggiature, ecc.). Se l'esito è negativo, e cioè se l'esame del dispositivo non fornisce alcun elemento che supporti l'ipotesi del suo utilizzo al momento dell'incidente, l'apparecchio potrà venire immediatamente restituito all'interessato, dandone atto nel verbale. Se invece l'esito è positivo, l'apparecchio dovrà venire sottoposto a sequestro, con l'applicazione accorta nell'art. 354 secondo comma c.p.p., specialmente per quanto riguarda l'assicurazione di una meticolosa catena di custodia.
In caso di risposta negativa, si vorrà immediatamente sottoporre senz'altro a sequestro l'apparecchio, con le cautele appena descritte.
A tal proposito, va segnalata l'opportunità:
• che l'apparecchio rimanga acceso, onde non perdere informazioni utili;
• che il suo titolare ne fornisca la password nonché il PIN della simcard (avvertendo sempre che, in caso di suo rifiuto, le attività tecniche necessarie per acquisire tali dati potrebbero danneggiare il dispositivo);
• che, al fine di evitare possibili successivi accessi all'apparecchio da remoto, venga attivata la "modalità aereo" ovvero, in alternativa, il dispositivo venga protetto con le c.d. "gabbie di Faraday" oppure con un paio di fogli d'alluminio (onde impedire la comunicazione da remoto); va qui precisato che per i telefoni meno recenti non è prevista la "modalità aereo", sicché per i medesimi l'unica modalità d'isolamento da eventuali alterazioni successive è la protezione con le c.d. "gabbie di Faraday" oppure con i fogli d'alluminio;
• che il dispositivo venga confezionato con materiale antiurto (ad esempio, con busta imbottita) e venga idoneamente sigillato e protetto;
• che, nel caso di più apparecchi, ogni dispositivo venga confezionato singolarmente e separatamente, con un'etichetta adesiva che ne consenta la riconducibilità al proprietario.
Ancora, rammento che - come ha recentemente stabilito la Corte di cassazione (Cass. Sez. 5 n. 1822 dd. 21.11.2017 Cc., dep. 16.1.2018, Rv. 272319) -, i messaggi Whatsapp e gli s.m.s. conservati nella memoria di un telefono cellulare sequestrato hanno natura giuridica di documenti, ex art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività d'intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e seguenti c.p.p..
IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Sandro Raimondi
Tags: speciale omicidio stradale, art.173 cds, art.589bis cp, art.590bis cp, incidenti stradali, incidenti con lesioni, incidenti mortali