Cass. pen. sez. IV - Sent. 12/01/2018 n.1229 - Sinistro stradale – fenomeno dell’aquaplaning – omicidio e lesioni personali
Cass. pen. sez. IV - Sent. 12/01/2018 n.1229
Sinistro stradale – fenomeno dell’aquaplaning – omicidio e lesioni personali
SENTENZA
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 27 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in primo grado nei confronti di A.C. in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen. al medesimo contestato per avere cagionato, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni personali a C.P..
2. Secondo la concorde ricostruzione delle pronunce di merito, il sinistro si era verificato in quanto, il C. , percorrendo a bordo della propria autovettura, Opel Corsa tg. (...), la strada statale (...), perdeva il controllo del veicolo a causa della scarsa visibilità e degli allagamenti provocati dalle forti piogge intervenute nel corso della giornata, e tamponava la Fiat Panda, tg. (...), condotta da M.S. . A seguito dell’impatto, la Opel Corsa si disponeva trasversalmente sulla carreggiata invadendo anche parte della corsia di emergenza. Sopraggiungeva nel frattempo la Lancia Lybra, tg. (...), condotta da A.C. che investiva sia il C. che il M., nel frattempo scesi dalle rispettive autovetture, cagionando lesioni personali gravi al primo e il decesso del secondo.
3. A seguito dell’accaduto veniva contestato a C.P. e A.C. il reato di omicidio colposo ai danni di M.S. e, al solo A. , anche il reato di lesioni colpose ai danni di C.P..
4. Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertato che la morte di M.S. e le lesioni riportate da C.P. erano sicuramente riconducibili ai traumi causati dalla collisione con la Lancia Lybra condotta dall’A. e al successivo impatto delle vittime con il suolo, nondimeno aveva evidenziato che le risultanze acquisite non avevano consentito di accertare con sufficiente certezza la velocità tenuta dai veicoli condotti dagli imputati nelle fasi immediatamente precedenti al sinistro ed aveva, conseguentemente, escluso che potesse dirsi provato che i due imputati avessero violato alcuna delle regole precauzionali imposte dall’art. 141 Cod. Strada, né che avessero concorso alla causazione dell’incidente mortale con lesioni per lo stesso coimputato C. . Il primo giudice riteneva, dunque, che il sinistro fosse, invero, causalmente riconducibile, in via esclusiva, alla presenza sulla sede stradale dell’enorme pozzanghera che aveva occupato sia la corsia di sorpasso sia parte della corsia di emergenza ed era tale da costituire un ostacolo del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra le condotte poste in essere dagli imputati e gli eventi lesivi.
5. La Corte territoriale, investita dell’appello proposto da C.P. , ha confermato la sentenza impugnata condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito. Ha, inoltre, respinto il secondo motivo di gravame con il quale si chiedeva la sostituzione della formula assolutoria adottata con quella 'perché il fatto non costituisce reato', rilevando che le risultanze processuali avevano evidenziato un difetto del nesso di causalità tra condotta ed l’evento e ritenendo, pertanto, adeguata e corretta la formula assolutoria dell’insussistenza del fatto pronunciata in primo grado.
6. C.P. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la Corte si sarebbe limitata ad una sintesi acritica delle motivazioni sviluppate dal primo giudice in relazione ai principi che regolano il concorso di cause. Si rileva nel ricorso che deve ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dell’evento, solo quella del tutto indipendente dal fatto dell’imputato, avulsa dalla sua condotta, operante con assoluta autonomia in modo da sfuggire al suo controllo ed alla sua prevedibilità. Nel caso in esame, a prescindere dalla prima fase del sinistro che aveva coinvolto i veicoli del M. e del C. , era certo che vi era un forte temporale e, secondo quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, l’imputato percorreva abitualmente quel tratto di strada che, anche a causa del cattivo stato di manutenzione, era frequentemente caratterizzato dalla presenza di pozzanghere e allagamenti. L’A. conosceva, pertanto, le insidiosità di quel tratto stradale in caso di pioggia e, nonostante ciò, aveva omesso di ridurre la velocità ed era invece sopraggiunto ad una velocità talmente elevata da impegnare l’allagamento privo di ogni controllo sull’auto che, in maniera violenta, colpiva entrambi i pedoni che si trovavano sulla corsia di emergenza ed indossavano i giubbotti fluorescenti. La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, incongrua ed immotivata relativamente all’esclusione di ogni responsabilità nella condotta di guida dell’imputato, considerata del tutto erroneamente quale mera occasione dell’evento, non potendo considerarsi fattori del tutto eccezionali ed atipici la presenza di persone ferme sulla corsia di emergenza e la formazione di allagamenti in quel tratto di strada. Ulteriore doglianza riguarda, poi, la formula assolutoria adottata in quanto la Corte, avendo ritenuto che la condotta di guida del conducente era esente da censure di carattere soggettivo, avrebbe dovuto pronunciare assoluzione con la formula 'perché il fatto non costituisce reato', in modo tale da poter consentire al ricorrente il riconoscimento in sede civile del diritto al risarcimento del danno altrimenti pregiudicato dall’impugnata sentenza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
2. Relativamente al primo motivo di ricorso, in considerazione della tipologia di doglianza dedotta, volta a sostenere un vizio di motivazione della sentenza, si presenta utile preliminarmente ricordare i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con l’ulteriore precisazione che il vizio della 'manifesta illogicità' della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica 'rispetto a sé stessa', cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
3. In questa prospettiva, occorre considerare che nel caso in esame le conformi pronunce di merito seguono la medesima linea argomentativa e si integrano tra loro. La Corte territoriale ha, infatti, sottolineato la correttezza della valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale avendo riguardo, in particolare, alle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio alla luce delle quali non era stato possibile affermare con certezza che l’A. , ma anche lo stesso C. , a sua volta imputato in relazione alla contestazione di omicidio colposo ai danni del M. , avessero viaggiato ad una velocità superiore a quella consentita o avessero tenuto una condotta di guida non conforme alle norme sulla circolazione stradale. Sotto questo profilo, peraltro, le argomentazioni portate dal ricorso, e volte a sostenere la responsabilità dell’imputato, si presentano del tutto aspecifiche omettendo del tutto di confrontarsi con tale parte della sentenza impugnata e limitandosi a valorizzare gli esiti della prova testimoniale, già ritenuti dai giudici del merito non rilevanti in quanto riguardanti non la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale ma solo il comportamento successivamente tenuto dallo stesso C. e l’abituale percorrenza di quella strada da parte dell’A.. La Corte ha dunque confermato che, sulla base delle emergenze istruttorie del caso concreto, il giudice non poteva trarre il convincimento che l’evento verificatosi fosse causalmente riconducibile ad una condotta colposa dell’imputato, trovando conseguentemente spazio anche la configurabilità di un fattore imprevedibile quale quello dell’allagamento della sede stradale. La Corte ha conseguentemente ritenuto la assoluta logicità della conclusione raggiunta dal primo giudice in ordine alla attribuibilità degli eventi a tale fattore eccezionale ed imprevedibile che aveva determinato il fenomeno del c.d. “acqua planning” idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la condotta dell’A. e gli eventi. Il tessuto argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata si presenta pertanto del tutto congruo e scevro da vizi logici, conforme al consolidato principio per cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall’agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (tra le altre Sez. 4, Sentenza n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460; Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085).
4. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
5. Come sopra rilevato, i giudici del merito hanno escluso che fossero ravvisabili profili di colpa nella condotta dell’imputato ma hanno altresì escluso la sussistenza del nesso di causalità pronunciando sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” che, appunto, esclude la esistenza stessa del fatto, prima ancora della sua riferibilità psicologica al preteso autore.
6. Quanto alla scelta della formula assolutoria, occorre rammentare che alla luce degli insegnamenti offerti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971, esiste una gerarchia delle formule di proscioglimento, da determinare in considerazione dell’interesse dell’imputato a venire assolto con l’impiego di quella fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui meno pregiudizievoli. Per quanto di interesse, la giurisprudenza costituzionale ha anche specificato la sostanziale diversità esistente tra le formule 'perché il fatto non sussiste' e 'perché l’imputato non l’ha commesso' (che indicano, rispettivamente, l’insussistenza materiale del fatto storico e la totale estraneità dell’imputato) e la formula 'perché il fatto non costituisce reato', la quale invece si caratterizza perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua riferibilità all’imputato, ma nega la punibilità per la mancanza dell’elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell’antigiuridicità o anche (secondo la norma all’epoca vigente) di una causa di esclusione della punibilità. La Corte, quindi, ha riconosciuto che soltanto le prime due formule hanno un contenuto ampiamente liberatorio ed escludono ogni pregiudizio (attuale o potenziale) per il prosciolto, mentre nel caso di formula 'perché il fatto non costituisce reato' non può negarsi il diritto dell’imputato di impugnare per ottenere una formula più favorevole, che escluda la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità all’imputato stesso (nello stesso senso Sez. u. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). Alla luce di quanto esposto deve ritenersi del tutto, corretta la formula di proscioglimento adottata dai giudici del merito in quanto maggiormente favorevole per l’imputato.
7. Nel caso di specie poi, essendosi accertato nel giudizio il difetto del nesso di causalità, deve anche ritenersi l’insussistenza dell’interesse ad impugnare della parte civile posto che l’art. 652 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dell’insussistenza del fatto, dell’impossibilità di attribuirlo all’imputato o della sussistenza delle cause di giustificazione dell’adempimento di un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l’illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l’ingiustizia del danno). Come precisato, pertanto, nella richiamata pronuncia delle sezioni unite 'Guerra', la formula utilizzata è di per sé non decisiva perché, al di là di essa, l’effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell’esistenza di una di queste ipotesi, costituendo ius receptum nella giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione che, al fine di stabilire l’incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno, il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell’assoluzione dell’imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta (Sez. L., n. 4775 del 09/03/2004, Rv. 570909; Sez. 3, n. 4622 del 20 maggio 1987, Rv. 453292; Sez. 1, n. 5523 del 12/11/1985, Rv. 442726; Sez. 3, n. 47 del 11/01/1969, Rv.337873).
8. Ne discende che, nel caso di specie il ricorrente, del tutto incongruamente ha invocato gli effetti della sentenza impugnata in un eventuale giudizio civile di danno, non potendo avere rilievo, ai fini dell’esercizio dell’azione civile, la circostanza che l’imputato non sia stato assolto con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' in quanto la sentenza, contenendo l’accertamento della insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l’effetto di giudicato nel giudizio civile.
9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.