Cass. Pen. Sez. IV - Sent. 02/04/2019 n. 14277 - Svolta a sinistra: responsabilità del conducente dl veicolo
Cass. Pen. Sez. IV - Sent. 02/04/2019 n. 14277
Svolta a sinistra: responsabilità del conducente dl veicolo
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17.5.2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di An. Ca. in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di An. Mi. Ge..
In particolare, veniva accertato che l'imputata, alla guida dell'autovettura Fiat Uno tg. (omissis...), giunta all'altezza di una intersezione iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata, allorché sopraggiungeva da tergo il motociclo condotto dal Ge., in fase di sorpasso a sinistra, che andava così ad urtare violentemente prima contro la Fiat Uno e poi contro un muretto, riportando lesioni mortali.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione secondo quanto di seguito indicato.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale non ha speso alcun argomento in relazione all'elemento soggettivo della colpa, in punto di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. La sentenza si fonda solo sulla base dei risultati raggiunti dal consulente del PM, sforniti di verifica empirica. Entrambe le sentenze di merito danno atto che il consulente tecnico del PM aveva ipotizzato che la Ca. non avesse fatto uso del solo specchietto retrovisore esterno, tuttavia entrambe argomentano nel senso che la colpa della Ca. sarebbe stata quella di non avere visionato entrambi gli specchietti retrovisori. Inoltre, la sentenza non motiva in ordine al nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dell'imputata, alla luce della circostanza del non avere la persona offesa, nell'occasione, indossato il casco.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente svolge essenzialmente censure di merito, in ogni caso manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado - trattandosi di cd. 'doppia conforme' - in ordine alla ricostruzione del fatto, alla colpa specifica della prevenuta (che non si è avveduta del sopraggiungere da tergo del motociclo, nonostante il suo dovere di verificarne la presenza) ed al nesso di causa, che nel caso è diretto, visto che la moto ha urtato contro la vettura.
La Corte territoriale ha condivisibilmente motivato nel senso che se l'imputata avesse utilizzato gli specchietti retrovisori - trattandosi di un tratto di strada rettilineo e considerate le perfette condizioni del tempo - ella avrebbe potuto avvedersi della presenza del motociclo, rinunciando o quantomeno ritardando la manovra di svolta a sinistra causativa dell'incidente. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è appena il caso di rilevare che la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non assume particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l'evento, non potendosi certo negare, alla luce dei fatti accertati, l'apporto concausale del comportamento antidoveroso dell'imputata.
In proposito, la sentenza di merito si è conformata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, Rv. 27129101).
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.