C.d.S. - Art. 203 - Ricorso al prefetto (e definizione titolo esecutivo - ndr-)
Codice della strada
Art. 203 - Ricorso al prefetto [1] [2] [3]
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.[4]
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.[5]
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso [6].[7]
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento [8].
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 388.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.
[3] In alternativa al ricorso a prefetto, e sempre che non abbiano nel frattempo provveduto al pagamento in misura ridotta, gli interessati possono proporre opposizione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Vedi Corte costituzionale sentenza n. 255 del 23.6.1994.
[4] Il periodo "Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'art. 214, comma 4." è stato soppresso dall'art. 105 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[5] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.
[6] Relativamente a ipotesi che l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore non trasmetta gli atti entro il termine previsto, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 28.8.2001.
[7] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1 ter, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.".
[8] Parole aggiunte dall'art. 105 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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