C.d.S. - Art. 123 - Autoscuole

Codice della strada

Art. 123 - Autoscuole [1] [2] [3]

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.[4]

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività [5] e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento [6].[7]

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare [8] deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali [9] dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso [10] dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria [11].[12]

5. La dichiarazione può essere presentata da chi [13] abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale [14], maturata negli ultimi cinque anni [15]. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante [16].[17]

6. La dichiarazione non può essere presentata dai [18] delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro [19] che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.[20]

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,[21] possedere un'adeguata attrezzatura tecnica [22] e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale [23]. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri [24] secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale [25]. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte [26].[27]

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.[28]

8. L'attività dell'autoscuola [29] è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato [30] quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.[31]

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi [32], degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);[33] le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale [34]; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida [35].[36]

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.[37]

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti [38] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00 [39]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.[40]

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).[41]

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.[42]

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività,[43] fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis [44]. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.[45]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15.

[2] Vedi artt. 335 e 336 Regolamento al c.d.s.

[3] Vedi anche D.M. 17.5.1995, prot. n. 317 contenente il regolamento per le autoscuole che è stato modificato con D.M. 10/01/2014, n. 30.

[4] Comma, prima sostituito dall'art. 10 D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.".

[5] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[6] Con legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7, sono state soppresse le seguenti parole: "e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[7] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[8] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[9] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[10] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 che ha soppresso il seguente periodo: "Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento." e che ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto legge e pertanto dal 2.2.2007.

[11] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[12] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.".

[13] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[14] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[15] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[16] La legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 ha soppresso le seguenti parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" e ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto dal 3.4.2007.

[17] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.".

[18] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[19] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[20] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.".

[21] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[22] I requisiti dei programmi e dei veicoli necessari per lo svolgimento dell'attività sono indicati all'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[23] La competenza è ora delle Province.

[24] La competenza è ora delle Province.

[25] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59. La modifica, che doveva entrare in vigore dal 19.1.2013, è stata prorogata al 31.12.2014 (D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15)..

[26] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[27] Comma così modificato prima dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 e poi dall'art. 10 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciutodall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.".

[28] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[29] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[30] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[31] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[32] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[33] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[34] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[35] Vedi D.M. 26.1.2011, prot. n. 17 e nota MIT 13.6.2011 prot. n. 18186.

[36] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.".

[37] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[38] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[39] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[40] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[41] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[42] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[43] A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

[44] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[45] Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 .".

Tags: cds, autoscuole, art.123 cds

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