C.d.S. - Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

    Codice della strada

    Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati [1]

    1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

    2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo [2] è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente [3].[4]

    2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.[5]

    3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.


    [1] Articolo modificato da: legge 21.2.2006, n. 102; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

    [2] Parole così sostituite dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [3] Periodo aggiunto dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

    [4] Comma, prima sostituito dall'art. 1 L. 21.02.2006, n. 102 e dall'art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008, poi così modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in  stato  di  ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),   ovvero   da   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze stupefacenti   o   psicotrope,   il   giudice   applica  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.".

    [5] Comma aggiunto dalla legge 21.2.2006, n. 102.

    Tags: speciale omicidio stradale, cds, art.224 cds, art.223 cds, art.222 cds

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