C.d.S. - Art. 060 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

    Codice della strada

    Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico [1] [2] [3]

    1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

    2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

    a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

    b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 [4].

    4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.[5] [6]

    5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento [7].

    6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41,00 a euro 169,00 se si tratta di motoveicoli.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 214 e 215.

    [2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

    [3] L'art. 18, comma 1, della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) recita: "1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo". Tenuto conto della terminologia utilizzata dal legislatore, che non corrisponde a quella del c.d.s., il comma appare di difficile interpretazione; tuttavia, con circolare del 14.7.2003, prot. n. 19/1/M360 il DTTSIS ha fornito chiarimenti relativamente a quanto di propria competenza.

    [4] Con D.M. 29.7.1994, n. 546 è stato istituito l'elenco nazionale dei veicoli d'epoca presso il centro storico della DGMCTC (ora DTT); l'iscrizione dei veicoli nell'elenco nazionale è subordinata al superamento di apposita visita e prova da parte del DTT tesa ad accertare che i veicoli siano completamente originali.

    [5] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [6] Le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri previsti dal comma 4 dell'art. 60 c.d.s., per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica nonché per la loro riammissione in circolazione e per la revisione periodica sono state disciplinate con D.M. 17.12.2009 e circolare esplicativa del DTT 4.10.2010, n. 79260.

    [7] Con la legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003, sono state soppresse le parole: "ai sensi del comma 4".

    Tags: cds, art.60 cds

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