C.d.S. - Art. 056 - Rimorchi

    Codice della strada

    Art. 56 - Rimorchi [1] [2]

    1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,[3] i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

    2. I rimorchi si distinguono in:

    a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

    b) rimorchi per trasporto di cose;

    c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

    d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;[4]

    f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

    3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

    4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento [5].[6] [7]



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 204 e 205.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [3] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Per consentire l'adeguamento delle caratteristiche tecniche e costruttive delle caravan al progresso tecnico e, nel contempo, garantire l'armonizzazione delle procedure di omologazione con le norme della UE è stato emanato il D.M. 13.3.2006 concernente "Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan".

    [5] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice sono individuate nell'art. 205 del Regolamento c.d.s.

    [7] Disposizioni emanate dal DTT: un carrello appendice può essere trainato esclusivamente dal veicolo al quale è stato abbinato in sede di visita e prova; i veicoli ai quali risultano abbinati i carrelli appendice devono essere sottoposti a visita e prova unitamente ai carrelli (in particolare alla revisione periodica disposta ai sensi dell'art. 80 del c.d.s. ); non è vietato l'abbinamento ad un autoveicolo di più carrelli appendice (non contemporaneo).

    Tags: cds, carrelli appendice, art.56 cds

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