Cass. Civ. Sez. I - Sent. 18/09/2003, n. 13737 - Ritiro patente in conseguenza a ipotesi di reato
Cass. Civ. Sez. I - Sent. 18 settembre 2003, n. 13737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi signori:
Presidente: Rosario DE MUSIS
Consiglieri: Ugo Riccardo PANEBIANCO, Mario ADAMO, Salvatore SALVAGO, Fabrizio FORTE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura di Rho in data 5.8.1998 Adriano Fabbian proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto di Milano con il quale era stata disposta la sospensione della sua patente di guida per mesi uno, per avere guidato la propria moto in stato di ebbrezza alcoolica.
Con sentenza in data 3.4.2000 il GOT presso il Tribunale di Milano, sede distaccata di Rho, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'opposto decreto.
Per la cassazione della sentenza dei Tribunale di Milano propone ricorso, fondato su unico motivo, articolato in tre censure il Prefetto di. Milano.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di cassazione, articolato in tre censure l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 223 c.d.s., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva l'Amministrazione che il giudice di merito dopo aver affermato che lo stato di ebbrezza alcoolica può essere provato in ogni modo ha poi escluso che le prove addotte dalla Prefettura fossero sufficienti a fornire la prova dello stato di alterazione alcoolica del Fabbian, senza peraltro precisare perché le prove addotte fossero insufficienti.
La censura è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'Amministrazione ricorrente ha riportato nella narrativa del ricorso l'esatta contestazione mossa dagli agenti verbalizzanti al Fabbian dalla quale risulta che lo stesso presentava "labbra cosparse di bava rinsecchita, occhi lacrimanti, ripetutamente si appoggiava prima su un'anca e poi sull'altra nonché alitava fortemente, in maniera riconducibile ad eccessiva assunzione di bevande alcooliche".
Di tali circostanze non ha tenuto conto il giudice di merito che si è limitato a valutare esclusivamente le dichiarazioni rese dal verbalizzante, in sede di sommarie informazioni.
Pertanto la motivazione posta a fondamento della decisione appare insufficiente perché priva della valutazione di circostanze rilevanti, ai fini del decidere, e risultanti dagli atti in possesso del giudice di merito.
La prima censura va quindi accolta.
Con la seconda censura il Prefetto di Milano rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'art. 223 c.d.s. possa trovare applicazione solo in presenza di un sinistro stradale, interpretazione questa in chiaro contrasto con il contenuto letterale della norma.
La censura è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'art. 186 comma 2 c.d.s., espressamente stabilisce che a chiunque guidi in stato di ebbrezza alcoolica è irrogata oltre alla prevista sanzione penale la sanzione amministrativa della sospensione della patente, mentre l'art. 223 c.d.s. stabilisce, a sua volta, le modalità con le quali il ritiro della patente deve essere eseguito, precisando che il ritiro è consentito per tutte le ipotesi di reato, in relazione quali è prevista la sospensione della patente e quindi non solo per le ipotesi di incidente stradale.
La seconda censura va pertanto anch'essa accolta.
Con la terza censura infine l'Avvocatura Generale dello Stato deduce che il Tribunale non ha tenuto conto che a carico del Fabbian è stato emesso decreto penale di condanna a £ 950.000 di ammenda, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi uno, circostanza non tenuta in considerazione dal Tribunale di Milano.
La censura è inammissibile non risultando che la questione sia stata proposta nel giudizio di merito.
Il ricorso va pertanto accolto, in riferimento alle prime due censure dell'unico motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va conseguentemente cassata con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2003.
Il Presidente: DE MUSIS
Il Consigliere estensore: ADAMO
Depositato in cancelleria il 18 settembre 2003
Tags: art.223 cds, ritiro patente, sospensione patente sinistro, sospensione patente ebbrezza