C.d.S. - Art. 098 - Circolazione di prova

    Codice della strada

    Art. 98 - Circolazione di prova [1] [2] [3] [4]

    1. e 2. [5]

    3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

    4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    4 bis. [6]

     


    [1] L'art. 1 DPR 24.11.2001 n. 474, che ha soppresso i commi 1 e 2, ha scorporato la disciplina del rilascio della targa prova dal c.d.s. prevedendo:              "1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

    a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

    b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

    c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, e successive mod., i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

    d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

    2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

    3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.

    4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

    5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.".

    [2] Vedi regolamenti applicativi avvenuti con: D.M. 31.7.2003; D.M. 20.11.2003, n. 374.

    [3] Vedi anche circolari applicative: circolare DTT 4.2.2004, prot. n. 4699/M363.

    [4] Per quanto concerne la particolare tassa sulla circolazione di prova, vedi art. 23 D.P.R. 5.2.1953 n. 39 come sostituito dall'art. 3, c. 156, legge 28.12.1995 n. 549.

    [5] Con DPR 24.11.2001 n. 474 sono stati abrogati i seguenti commi: "1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

    2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.".

    [6] Con legge 22.12.2008 n. 201 di conversione del D.L. 23.10.2008 n. 162 è stato abrogato il comma 4 bis. che con legge 28.2.2008 n. 31 era stato erroneamente inserito nell'art. 98 anzichè nell'art. 99. Il comma abrogato infatti recitava: "4 bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.".

    Tags: targa di prova, circolazione di prova, cds, art.98 cds

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