Circolazione di prova: il Ministero dell'Interno fa marcia indietro. Chiede agli organi di controllo di astenersi da ogni azione sanzionatoria

    Sebbene datata 30 marzo 2018, era da pochi giorni iniziata a circolare la nota ministeriale n. 2689, la quale, sollecitata dalla Prefettura di Arezzo, forniva indicazioni restrittive in ordine alla circolazione di prova, ma sostanzialmente giuridicamente valide, quando il medesimo dicastero, con nota del 30 maggio 2018, cerca di mettere tutto in stand-by in attesa di un parere del Consiglio di Stato.

    La direzione centrale per la polizia stradale aveva finalmente preso un posizione netta in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulla circolazione di prova nonostante una posizione nettamente opposta del M.I.T. il quale, in una circolare del 4 febbraio 2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa di prova anche sui veicoli immatricolati, anche se limitatamente ai veicoli "ritirati in permuta".

    Fino ad oggi fiumi di note e circolari e pronunce giurisprudenziali non sono stati sufficienti a chiarire alcune fondamentali questioni rispetto a una consolidata prassi apparentemente non in linea con la normativa.

    Tuttavia, la comprensibile preoccupazione da parte delle associazioni delle categorie interessate da tale presa di posizione, come autofficine, autosaloni e rivendite auto, ha probabilmente costretto il Ministero a fare un passo indietro.

    Si richiema, in sostanza, "l'attenzione degli organi preposti al controllo, affinchè, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l'utilizzazione di targhe di prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa."

    Ad ogni modo, il solo riferimento alla copertura assicurativa sembra escludere, implicitamente, ogni possibile deroga alla revisione obbligatoria del veicolo.

     

    Tags: targa di prova, circolazione di prova, art.98 cds

    Stampa Email