Min. Interno - Circ. 14/07/2022 n. 23591 - Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Prot. n. 300/STRAD/1/0000023591.U/2022
Roma, 14 luglio 2022
OGGETTO: Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive, fatto a Bema il 17 marzo 2022.
Si trasmette l'accordo in oggetto [1] (all. 1), con il quale l'Italia e a Svizzera hanno stabilito di riconoscere reciprocamente la possibilità di utilizzare le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe italiane [2], e le licenze di circolazione collettive e rispettive targhe professionali svizzere [3]. Riguardo l'utilizzo di quest'ultime sul territorio nazionale, si rimanda al contenuto della scheda allegata (all. 2).
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
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[1] Che entrerà in vigore il 2 agosto 2022.
[2] Di cui al DPR 474/2001.
[3] Di cui all'Ordinanza 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV), e conformi ai modelli di cui all'allegato 2 all'accordo.
Allegato 1
Accordo internazionale bilaterale 17.3.2022
Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive, fatto a Bema il 17 marzo 2022
Allegato 2
L'utilizzo sul territorio italiano delle licenze di circolazione collettive e rispettive targhe professionali svizzere su veicoli immatricolati, può essere considerato legittimo solo se questi ultimi sono immatricolati in Svizzera.
L'eventuale utilizzo delle predette licenze e targhe sul territorio italiano in difformità alle prescrizioni contenute nell'accordo [1], deve essere considerato illegittimo, con conseguente impossibilità di riconoscerne l'utilizzo in circolazione di prova. In tali circostanze il controllo sul veicolo deve essere operato senza considerare l'eventuale presenza della targa o licenza svizzera, potendo, quindi applicare tutte le sanzioni ipotizzabili, quali, ad esempio, quelle relative alla mancanza di immatricolazione o di copertura assicurativa.
Si sottolinea, infine, che le targhe professionali svizzere non possono essere considerate equivalenti alle targhe di immatricolazione. Pertanto, a condizione che le targhe siano utilizzate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'accordo, ai fini dell'applicazione dell'art. 207 [2] cds, si dovranno distinguere le seguenti ipotesi:
- utilizzo delle targhe su un veicolo non immatricolato: Non si configura la circolazione con veicolo immatricolato all'estero, con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 207;
- utilizzo delle targhe su un veicolo immatricolato in Svizzera: Si configura la circolazione con veicolo immatricolato all'estero con piena applicazione dell'art. 207 cds.
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[1] Per le quali si rimanda alla lettura dell'Accordo stesso.
[2] Sull'obbligo di pagamento nelle mani dell'agente accertatore da parte dei trasgressori che conducono veicoli immatricolati all'estero.
Tags: circolazione di prova, svizzera