M.I.T. - Circ. 30/05/2016 n. 12533/23.18.01 - Svizzera. Conversione di patenti di guida

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 12533/23.18.01

Roma, 30 maggio 2016

Oggetto: Svizzera. Conversione di patenti di guida.

 

Al fine di agevolare il traffico stradale ed in considerazione della particolare situazione geografica, in data 04 dicembre 2015 è stato firmato l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale ​ ​ Svizzero ​ ​per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla scrivente Direzione, che il citato Accordo entrerà in vigore il giorno 11 giugno 2016.

Considerato che l'11.06.2016 è sabato e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, occorre precisare che le disposizioni contenute nell'Accordo in esame dovranno essere applicate alle domande di conversione (ovvero di duplicato) di patenti svizzere​ ​presentate da lunedì 13 giugno 2016.

Detto Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 11 giugno 2021.

Si allega pertanto alla presente Circolare il testo del citato Accordo (all. 1).

Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.

Detti allegati tecnici, individuati all'art. 9, sono costituiti da:

- l'elenco "Modelli di patenti di guida" che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in ​ ​ Svizzera, da ritenere validi ai fini della conversione e riporta anche le immagini degli stessi; per la conversione potranno quindi essere accettate solo le patenti di guida ​ ​ svizzere ​ ​redatte sui modelli individuati, dall'elenco in questione;

- il Modello 1, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per la restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione;

- il Modello 2, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per comunicare il rilascio del duplicato della patente di guida oggetto di furto o smarrimento;

- due Tabelle di equipollenza, per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;

- elenco delle autorità cantonali ​ ​ svizzere.

Si evidenzia che codesti Uffici della Motorizzazione potranno accettare domande di conversione di patenti ​ ​ svizzere ​ ​anche in assenza dell'originale delle stesse in quanto smarrite o rubate. Infatti l'art. 5 dell'Accordo contempla la possibilità per ognuna delle Parti Contraenti di procedere all'emissione del duplicato di una patente, rilasciata dall'altra Parte, oggetto di furto o smarrimento.

In tale casistica la domanda presentata a codesti Uffici della Motorizzazione, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere corredata anche con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente ​ ​ svizzera ​ ​di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere prodotta un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica ​ ​ svizzera ​ ​che dovrà specificare:

- tutti i dati della patente elvetica, necessari al rilascio della patente italiana;

- che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi;

- se la patente è stata rilasciata per esami ovvero per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo.

Infatti, ai sensi del citato art. 8, non è possibile accettare richieste di conversione (o duplicato) di patenti ​ ​ svizzere ​ ​ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Il rilascio della patente italiana per conversione (o duplicato) della patente ​ ​ svizzera ​ ​avverrà, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ​ ​ svizzere ​ ​alle categorie di patenti italiane.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (o il duplicato).

La patente ​ ​ svizzera ​ ​esibita in originale per la conversione non deve essere ritirata all'atto del deposito dell'istanza; può essere trattenuta presso l'Ufficio della Motorizzazione, solo la fotocopia della stessa. Infatti nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il titolare può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente ​ ​ svizzera ​ ​in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano ottenuto per conversione, come previsto dall'art. 10 dell'Accordo.

Sempre nel rispetto di detto art. 10, le patenti elvetiche convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con il sopra indicato Modello 1, all'Autorità Centrale ​ ​ svizzera ​ ​di cui si forniscono di seguito tutti gli elementi necessari all'applicazione dell'Accordo.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade
Divisione Circolazione stradale
Settore Registri dei veicoli e dei conducenti
3003 Bema
Indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nel caso in cui invece il rilascio della patente di guida italiana sia avvenuto per duplicato di una patente elvetica (smarrita o rubata) gli Uffici della Motorizzazione provvederanno ad inviare la prevista comunicazione da redigere sul sopraindicato Modello 2, corredata di copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.

Tale comunicazione avverrà preferibilmente tramite posta elettronica.

Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmettono i citati modelli anche in formato word.

Si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni dell'Accordo in esame (relativi sia alla conversione che al duplicato) si applicano a tutte le patenti elvetiche rilasciate sia prima che dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano (art. 7 dell'Accordo).

L'art. 11 dell'Accordo dispone che la traduzione della patente di guida da convertire può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida allegati all'Accordo stesso.

Nel rispetto dello stesso articolo, codesti Uffici della Motorizzazione potranno chiedere informazioni alla competente Autorità Centrale ​ ​ svizzera ​ ​ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità ed i dati della patente di cui è richiesta la conversione, ovvero o ve sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista dall'art. 5 per il rilascio del duplicato di una patente rubata o smarrita. Detta richiesta d'informazioni potrà essere redatta in lingua italiana (cfr. art. 13 - paragrafo 2 -) e inviata direttamente alla sopraindicata Autorità Centrale ​ ​ svizzera, preferibilmente tramite posta elettronica.

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Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

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Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia integrato con la data di scadenza dell'Accordo di cui trattasi. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

 

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