M.E.F. - Comunicato 07/05/2012 n. 56256/RU - Utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE DOGANE
Unione doganale
COMUNICATO
7 maggio 2012, prot. n. 56256/RU
Utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia.
Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, rendono necessario un intervento volto a fornire chiarezza sull'argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.
Al riguardo si evidenzia che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l´esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.
Gli articoli 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell'UE possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.
Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all'importazione (e di conseguenza dell'IVA, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), nei seguenti casi:
1. Uso a titolo occasionale e di emergenza
Tale fattispecie consente l'utilizzo dell'autoveicolo immatricolato all'estero da parte dei soggetti residenti nell'UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell'utilizzo dell'autoveicolo.
2. Mezzo di trasporto in locazione
Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all'autorità doganale all'atto dell'ingresso nella UE. L'utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all'estero
L'esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell'interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all'autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell'ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.
Pertanto, l'utilizzo senza l'autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di un'auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall'atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l'applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.
Per memoria, si riportano di seguito i riferimenti degli uffici delle dogane interessati, peraltro tutti indicati anche sul sito www.agenziadogane.gov.it, cui rivolgersi per ogni informazione al riguardo:
Ufficio delle Dogane di Como, Via Regina Teodolinda, 2 22100 Como
Tel. 0039 031/264291
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ufficio delle Dogane di Tirano, Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (So) Tel. 0039 0342/701198 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ufficio delle Dogane di Varese, Via Dalmazia, 56 21100 Varese
Tel. 0039 0332/331336
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Confederazione Svizzera
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Comunicato stampa
maggio 2012
Impiego, in Svizzera, di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera o che vi trasferiscono il loro domicilio.
Recentemente, il caso di uno studente ticinese da poco residente a Varese, al quale le autorità italiane hanno sequestrato l'automobile immatricolata in Svizzera, ha suscitato l'interesse dei media. In questo contesto sono state divulgate informazioni che potrebbero lasciar intendere che determinati problemi possono sorgere solo in Italia, rispettivamente che l'impiego di veicoli privati esteri in Svizzera , da parte di persone ivi domiciliate, non soggiace a limitazioni di sorta. Ciò non è esatto.
L'esperienza ci insegna che per quanto riguarda l'impiego in Svizzera di veicoli esteri da parte di cittadini domiciliati in Svizzera esiste una certa insicurezza e che le informazioni che circolano non sono sempre corrette. Cogliamo lo spunto dal citato caso per comunicare i principi più importanti.
Impiego, in Svizzera, di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera
Di principio, persone domiciliate in Svizzera non possono impiegare in Svizzera veicoli esteri. Ciò vale, per esempio, pure per i veicoli che non sono di loro proprietà e che sono stati messi a loro disposizione da parenti o conoscenti.
Vigono delle regole particolari, tra l'altro, per i veicoli aziendali (veicoli che una ditta estera mette a disposizione del suo dipendente domiciliato in Svizzera per il tragitto ditta-domicilio e viceversa) e per i veicoli privati noleggiati occasionalmente all'estero. Si può beneficiare di queste deroghe unicamente se il veicolo viene annunciato spontaneamente all'ufficio doganale in occasione dell'entrata in Svizzera e previa autorizzazione di quest'ultimo.
Veicoli di persone che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera
Al momento dell'entrata in Svizzera, queste persone devono dichiarare spontaneamente (principio dell'autodenuncia) il loro veicolo all'ufficio doganale per il trattamento doganale.
A determinate condizioni, i veicoli possono essere importati in esenzione da tributi quali masserizie di trasloco.
Coloro che non l'avessero ancora fatto sono invitati ad annunciarsi ad un ufficio doganale per regolarizzare la posizione del loro veicolo.
Infrazioni
Chi non annuncia il suo veicolo per l'imposizione doganale commette un'infrazione alla legislazione doganale punibile con una multa. Inoltre, anche se il veicolo non è suo, sarà chiamato a versare i tributi doganali (dazio, imposta sugli autoveicoli e imposta sul valore aggiunto).
Informazioni
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane (ww.dogana.admin.ch / Informazioni doganali per i privati / Veicoli a motore stradali).
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici doganali o alla direzione di circondario di Lugano.
Per le questioni riguardanti l'immatricolazione del veicolo e le licenze di condurre bisogna contattare le Sezione della circolazione del Cantone di domicilio.
Per ulteriori informazioni:
Giorgio Binda, Direzione delle dogane di Lugano, 091 910 48 04
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