Anche per il Ministero dell'Interno "l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem"

Il Ministero dell’Interno, con il parere 30/03/2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3, prende finalmente posizione sul corretto utilizzo della targa di prova.

Rispondendo ad un quesito della Prefettura di Arezzo, ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l’autorizzazione di prova abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze.

Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione non implica affatto, sempre secondo il Ministero, che il titolo autorizzativo possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati o privi di assicurazione r.c.a.

Il Ministero dell’Interno si allinea pertanto all’orientamento della Suprema Corte che, con sentenza 20.11.2013 n. 26074, ha ribadito il principio secondo il quale la circolazione di prova può avvenire con veicoli non ancora immatricolati e, quindi, ancora privi di carta di circolazione, e che un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa di prova.

 

Tags: targa di prova, circolazione di prova, art.98 cds

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