Min. Interno - Circ. 23/04/2021 n. 3854 - Riconoscimento delle patenti di guida britanniche. Applicazione dell'art. 135 del codice della strada
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle telecomunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3854/21/111/84/2/7
Roma, 23 aprile 2021
OGGETTO: Riconoscimento delle patenti di guida britanniche. Applicazione dell'art. 135 del codice della strada.
Si fa seguito alla circolare n. 300/A/9855/20/111/84 del 21 dicembre 2020 con la quale sono state fomite indicazioni operative sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conseguenza dell'uscita dall'Unione europea. Sull'argomento occorre fare alcune precisazioni sulla portata dell'art. 135 del codice della strada [1].
Con il termine del periodo di transizione stabilito dall'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea [2], le patenti di guida britanniche hanno acquisito lo status di extracomunitarie, soggiacendo alle regole dettate dall'art. 135 del codice della strada per condurre veicoli sul territorio nazionale da parte di chi ne è titolare.
Tuttavia, le stesse patenti britanniche sino al 31 dicembre 2020 dovevano essere considerate come rilasciate da un paese appartenente alla Comunità europea, ed in quanto tali non soggette agli obblighi del richiamato art. 135.
Conseguentemente, in ragione dell'impossibilità di attribuire alla predetta norma efficacia retroattiva [3], anche allo scopo di non pregiudicare diritti già riconosciuti, su conforme parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il termine di un anno [4] dopo il quale i titolari di patente di guida britannica, che abbiano acquisito la residenza in Italia, devono chiedere il rilascio della patente italiana per continuare a circolare sul territorio nazionale, decorre dal 1 gennaio 2021 a prescindere dalla data di effettiva acquisizione della residenza stessa.
Nella circostanza si rammenta che le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana si devono considerare convertibili. Quindi, in caso di ritiro disposto ai sensi dell'art. 135, comma 14 del codice della strada, il documento deve essere trasmesso all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente in ragione della residenza del titolare del documento ritirato ai fini della conversione.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
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[1] Secondo il quale i titolari di patente di guida rilasciata da un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono, guidare sul territorio nazionale per una anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Pertanto, decorso tale periodo per continuare sul territorio nazionale a guidare devono chiedere il rilascio della patente italiana.
[2] Spirato il 31 dicembre 2020.
[3] Facendo maturare termini decadenziali da periodi antecedenti alla data di applicazione del nuovo regime (01/01/2021).
[4] Di cui all'art. 135 codice della strada.